Decreto — n. 29567/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20593/2023 R.G. proposto da : DELFRATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 395, presso lo studio dell’avvocato Francesco TALLARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio RUSSO (RSSCLD53M29F839W – claudiorusso@avvocatinapoli.legalmail.it ) -ricorrente- contro BUDILLON CRISTIANO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio NARDONE (NRDNTN65M21Z133D - avv.antonionardone@pec.it) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 3325/2023depositata in data 11/07/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p, art. 373 c.p, art. 372 c.p; Decreto — n. 29567/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsoed anzi detta parte ha depositato,in data 18.4.2024 , un atto intitolato “ risposta ex art.380 bis c.p.c.” con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20593/2023 R.G. proposto da : DELFRATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 395, presso lo studio dell’avvocato Francesco TALLARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio RUSSO (RSSCLD53M29F839W – claudiorusso@avvocatinapoli.legalmail.it ) -ricorrente- contro BUDILLON CRISTIANO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio NARDONE (NRDNTN65M21Z133D - avv.antonionardone@pec.it) -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 3325/2023depositata in data 11/07/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorsoed anzi detta parte ha depositato,in data 18.4.2024 , un atto intitolato “ risposta ex art.380 bis c.p.c.” con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione; rilevato che in data 17.4.2024 la parte controricorrente ha depositato istanza di liquidazione dei compensi e delle spese relative al procedimento ex art. 373 c.p.c. , conclusosi con declaratoria della Corte di merito di non luogo a provvedere sull’inibitoria, stante la rinuncia alla relativa istanza manifestata da Del Frati Massimo, con atto depositato prima dell’udienza fissata per la decisione su tale istanza, e senza alcuna statuizione sulle spese di quel procedimento, avendo ritenuto quella Corte, richiamando precedenti di legittimità, che la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. spetti a questa Corte nell’ambito del giudizio di legittimità,cui è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione, oppure in ipotesi, al giudice del rinvio (26966/18 e Cass. 3341/09, ex aliis); ritenuto che la predetta istanza è stata depositata corredata da idonea documentazione nel rispetto del novellato art. 372 c.p.c.;ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte territoriale, ribadito , per la parte che qui rileva, da ultimo da Cass. 6792/24 , e che, pertanto, occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 37 3 c.p.c. , le quali, alla luce del comportamento processuale ivi tenuto dalla parte istante in quella sede e qui ricorrente, ben possono essere compensate per intero tra le parti, mentre vanno poste a carico del ricorrente le spese inerenti strettamente a questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le parti per intero le spese del procedimento ex art.373 c.p.c. e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i