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Decreto — n. 29566/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29566/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29566/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18571/2023 R.G. proposto da : CLAVENNA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio 9/11, presso lo studio dell’avvocato Daniele GRANARA (GRNDNL63D26C621R - avvdanielegranara@puntopec.it ) che l a rappresentae difende -ricorrente- contro RUTA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE (NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Sofia PIZZOCCARO (PZZSVN76T43D142W - silvanasofia.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) -controricorrente- nonchécontro TIMAC AGRO ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE(NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanni PIZZOCCARO (PZZGNN38R22I849Q - giovanni.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) e Silvana BERNOCCHI (BRNSVN55R67C816I- silvana.bernocchi@crema.pecavvocati.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di GENOVA n. 154/2023depositata il 17/02/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 29566/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CLAVENNA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio 9/11, presso lo studio dell’avvocato Daniele GRANARA (GRNDNL63D26C621R - avvdanielegranara@puntopec.it ) che l a rappresentae difende -ricorrente- contro RUTA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE (NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Sofia PIZZOCCARO (PZZSVN76T43D142W - silvanasofia.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) -controricorrente- nonchécontro TIMAC AGRO ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE(NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanni PIZZOCCARO (PZZGNN38R22I849Q - giovanni.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) e Silvana BERNOCCHI (BRNSVN55R67C816I- silvana.bernocchi@crema.pecavvocati.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di GENOVA n. 154/2023depositata il 17/02/2023.

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali adempimento prima del termine opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18571/2023 R.G. proposto da : CLAVENNA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio 9/11, presso lo studio dell’avvocato Daniele GRANARA (GRNDNL63D26C621R - avvdanielegranara@puntopec.it ) che l a rappresentae difende -ricorrente- contro RUTA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE (NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Sofia PIZZOCCARO (PZZSVN76T43D142W - silvanasofia.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) -controricorrente- nonchécontro TIMAC AGRO ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty 22, presso lo studio dell’avvocato Luigi INFANTE(NFNLGU77C28I158R - luigiinfante@ordineavvocatiroma.org ) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanni PIZZOCCARO (PZZGNN38R22I849Q - giovanni.pizzoccaro@crema.pecavvocati.it) e Silvana BERNOCCHI (BRNSVN55R67C816I- silvana.bernocchi@crema.pecavvocati.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di GENOVA n. 154/2023depositata il 17/02/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/