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Ordinanza Interlocutoria — n. 29552/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29552/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29552/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22509/2021 R.G. proposto da : BILLÈ MICHELE, BILL È ALESSANDRA e BILL È SAMUEL , rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Nicosia, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti- contro MINISTERO INTERNO – COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTERNAZIONALI VIOLENTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 201/2021depositata il 28/01/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 29552/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BILLÈ MICHELE, BILL È ALESSANDRA e BILL È SAMUEL , rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Nicosia, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti- contro MINISTERO INTERNO – COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTERNAZIONALI VIOLENTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 201/2021depositata il 28/01/2021.

Parole chiave

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legge sull'aiuto alle vittime domanda di assistenza giudiziaria domanda d'asilo tardiva aiuto per lungo tempo ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda di protezione provvisoria
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22509/2021 R.G. proposto da : BILLÈ MICHELE, BILL È ALESSANDRA e BILL È SAMUEL , rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Nicosia, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti- contro MINISTERO INTERNO – COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTERNAZIONALI VIOLENTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 201/2021depositata il 28/01/2021.

R.G. 22509/2021 Cron. Rep. C.C. 17/10/2024 C.C. 14/4/2022 RINVIO ALLA P.U. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal PresidenteFRANCESCO MARIA CIRILLO. CENNI DEL FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Michele, Alessandra e Samuel Billè, eredi della defunta Rosaria Palmieri, convennero in giudizio il Ministero dell’interno, davanti al Tribunale di Catania, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto ad accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in riferimento alla precedente condanna pronunciata in loro favore dal Tribunale di Ragusa; che il Tribunale accolse la domanda e riconobbe l’esistenza del diritto avanzato dagli attori; che la decisione è stata impugnata dal Ministero dell’interno e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 28 gennaio 2021, ha accolto il gravame e, in totale riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda degli originari attori e li ha condannati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso Michele, Alessandra e Samuel Billè, con unico atto affidato a cinque motivi; che resiste il Ministero dell’interno con controricorso; che le parti hanno depositato memorie; che il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga rigettato.

Considerato che il ricorso pone questioni di indubbia complessità, per le quali appare opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimettela decisione del ricorso alla pubblica udienza e rinviaa nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di co