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Ordinanza Interlocutoria — n. 29551/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding autonomous guarantee contract interpretation and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29551/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand of the case to the lower court for a new hearing. RFI challenged the appellate judgment, arguing the lower court incorrectly applied rules on autonomous guarantees versus traditional suretyship and failed to properly evaluate evidence. The court acknowledged the complexity of the legal issues raised regarding the nature of the guarantee and the burden of proof, justifying the decision to send the case back to the appellate court for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 384, n. 2 c.p.c.: When a cassation appeal raises complex issues regarding the interpretation of autonomous guarantee contracts and the evaluation of evidentiary facts, the court may order a remand to the lower court for a new public hearing.

Parole chiave

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autonomous guarantee contract burden of proof remand for new hearing appellate court judgment evidentiary evaluation contenzioso dell'assicurazione invalidità domanda di fallimento rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 384, n. 2 c.p.c.
Art. 113 d.lgs. 163/2006
Art. 115 c.p.c.
articolo 113 d.lgs. 163/2006
Con il primo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 113 d.lgs. 163/2006; la ricorrente censura pure la motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà.
art. 1957 c.c
articolo 115 c.p
Con il secondo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 920
Cass. sez. 3, 20 aprile 2004 n. 7502
920 e Cass. sez. 3, 20 aprile 2004 n. 7502).
Cass. 21205/2014
Si sostiene che il giudice d’appello ha invocato giurisprudenza inconferente (Cass. 21205/2014 e Cass.
Cass. 1212/1979
Cass. 32402/2019
2947/2010 (per cui l’indennizzo è di “somma di denaro predeterminata”), Cass. 32402/2019, Cass.
Cass. 8874/2021
32402/2019, Cass. 8874/2021, Cass.19693/2022 e altri arresti riconoscono che si è dinanzi ad obbligazione di garante autonomo distinta da quella del debitore principale.
Cass. 19693/2022
Court dismisses appeal against guarantee bond, ruling guarantor cannot raise main contract defenses.
Cass. 10652/2008
Cass. 15126/2012
Inoltre, il creditore che se ne avvale non ha onere di provare l’inadempimento del debitore principale (Cass.10652/2008), potendogli il garante opporre soltanto l’exceptio doli generalis, denunciante un abuso della richiesta di garanzia prima facie ( Cass. 15126/2012, Cass.
Cass. 16213/2015
15126/2012, Cass. 16213/2015 e Cass.
Cass. 20509/2019
16213/2015 e Cass. 20509/2019).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29156/2022 R.G. proposto da: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, domiciliata presso l’avv. Alfredo Placidi, e rappresentata e difesa dagli avv. Gerardo M. Cantone e Girolamo Sarnelli -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, domiciliata presso l’avv. Filippo Sciuto, e rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni M. Scofone -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO ING.CARLO PARASPORO SRL, domiciliato presso l’avv. Francesco Carnuccio da cui è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 796/2022depositata il 29/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che RFI-Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. otteneva il 21 gennaio 2011 decreto ingiuntivo dal Tribunale di Reggio Calabria, che intimava a Groupama Assicurazioni S.p.A. di corrisponderle la somma di euro 165.214, oltre interessi e spese, per una “polizza fideiussoria” di Groupama rilasciata il 10 gennaio 2008 a garanzia di lavori affidati con appalto da RFI a Ing. Carlo Parasporo S.r.l. per la stazione di Sibari. Groupama proponeva opposizione; RFI si costituiva, insistendo nella pretesa. Nel giudizio effettuava intervento volontario la società Ing.

Carlo Parasporo, anch’essa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1931/2012, rigettava l’opposizione e dichiarava diritto di regresso della opposta nei confronti della intervenuta. Groupama e la società Ing. Carlo Parasporo proponevano due distinti appelli, che venivano poi riuniti, e ai quali RFI resisteva. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 796/2022, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di Groupama nei confronti della società Ing. Carlo Parasporo - che nelle more era fallita – e accoglieva per il resto gli appelli revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di RFI.

RFI ha presentato ricorso, composto di due motivi, cui resistono con rispettivi controricorsi il Fallimento e la compagnia assicuratrice. Sia la ricorrente, sia il Fallimento hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 113 d.lgs. 163/2006; la ricorrente censura pure la motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà. La Corte d’appello, dopo avere qualificato correttamente la polizza come “contratto autonomo di garanzia”, ha poi affermato a pagina 13 della sentenza, erroneamente secondo RFI, che “la stazione appellante può soddisfare il proprio credito procedendo alla escussione della garanzia, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito del quale è tenuta a fornire la prova”.

In tal modo, sempre ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello contraddice la pacifica giurisprudenza di legittimità sul contratto autonomo di garanzia, per cui “l’obbligo di pagamento del garante statuisce dalla mera enunciazione dell’inadempimento”. Osserva altresì la ricorrente che la cauzione del 10% dell’importo contrattuale è disciplinata dall’articolo 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e va prestata dall’aggiudicatario proprio a garanzia dell’adempimento del contratto d’appalto; l’articolo 113, secondo comma, in particolare, prescrive che la garanzia deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, c.c., e stabilisce l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta dell’appaltante; e il d.m. 12 marzo 2004 ha approvato “lo Schema Tipo 1.2 contenente il contenuto tipico della cauzione definitiva negli appalti pubblici”.

Tali disposizioni normative sono espressamente richiamate dalla polizza Groupama, che in appendice si qualifica “conforme” all’appena citato articolo 113, dichiarando che Groupama “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia ad avvalersi del … secondo comma dell’art. 1957 c.c.” e stabilisce che “l’operatività della garanzia … sarà entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante” (il documento è agli atti). Quindi si tratta di garanzia a prima richiesta, il cui credito ha natura indennitaria e non corrisponde nel quantum al danno subito dall’appaltante assicurato.

In realtà la cauzione è “sganciata sia dal principio strettamente assicurativo … sia dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione”, e “preclude al garante l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore”, assicurando al garantito “una disponibilità di denaro immediato”, instaurando “una obbligazione diretta ed autonoma dell’assicuratore nei confronti del beneficiario” (Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 920 e Cass. sez. 3, 20 aprile 2004 n. 7502). Si sostiene che il giudice d’appello ha invocato giurisprudenza inconferente (Cass. 21205/2014 e Cass. 1212/1979) perché non attinente al contratto autonomo di garanzia - “quale è pacificamente la polizza Groupama in questione”, come riconosce espressamente pure il giudice d’appello - bensì a cauzione non a prima richiesta, cioè “garanzia reale generica” inquadrabile nello schema della fideiussione.

Se ne deduce la contraddittorietà della motivazione e l’errore di diritto: per i contratti autonomi di garanzia S.U. 2947/2010 (per cui l’indennizzo è di “somma di denaro predeterminata”), Cass. 32402/2019, Cass. 8874/2021, Cass.19693/2022 e altri arresti riconoscono che si è dinanzi ad obbligazione di garante autonomo distinta da quella del debitore principale. Inoltre, il creditore che se ne avvale non ha onere di provare l’inadempimento del debitore principale (Cass.10652/2008), potendogli il garante opporre soltanto l’exceptio doli generalis, denunciante un abuso della richiesta di garanzia prima facie ( Cass. 15126/2012, Cass. 16213/2015 e Cass. 20509/2019).

E nel caso in esame non vi sarebbe stata “nessuna concreta allegazione ancor prima che prova” di “comportamento doloso, fraudolento o manifestamente abusivo” di RFI. Si chiede in conclusione, se non viene decisa la causa in merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c., la cassazione con rinvio.

2. Con il secondo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie. La Corte d’appello - lamenta la ricorrente - ha negato l’applicabilità del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. perché RFI a proposito del danno avrebbe compiuto “un’allegazione generica”. Si contesta ciò, richiamando vari elementi della vicenda, per concludere come nel precedente motivo, ovvero chiedendo la cassazione con rinvio se non viene decisa la causa in merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c.

3. La complessità delle tematiche proposte nel ricorso, evidenziata dalla sintesi sopra svolta, giustifica la trattazione della causa alla pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione del P.G. Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte