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Ordinanza — n. 29540/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29540/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con il primo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102»;

Regesto Legislator

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artt. 113 c.p, art. 2948 c.c, art. 2558 cod.civ, art. 391 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 29540/2024 — snciv · Corte di Cassazione: degli artt. 2033, 2058 e 2560 c.c.» 7) con il settimo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento retrocessione di beni espropriati recupero di crediti riparazione dei danni di guerra rimpatrio di capitali risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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artt. 113 c.p
degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.
art. 2948 c.c
c.p.c. dell’art. 2948 c.c.».
art. 2558 cod.civ
art. 391 cod.proc.civ
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ.
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1891/2022 R.G. proposto da: IRETI SPA, in persona dell’Amministratore delegato e rappresentante legale p.t., FABIO GIUSEPPINI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI (PFNGRL57B09H501K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE (DLLLSN70P02D969E); -ricorrente- contro RUSSEL BAERWALDT, RINALDI CESARE; -intimati- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1384/2021 depositata il 16/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Chiavari, con la sentenza n. 22/2019, e successivamente, il Tribunale di Genova, con la pronuncia n. 1384/2021, hanno accolto la domanda restitutoria formulata da Baerwaldt Russel e da Cesare Rinaldi avente ad oggetto le somme percepite da Ireti S.p.A. per il servizio di depurazione delle acque nel comprensorio di Rapallo. Ireti S.p.A. ha presentato ricorso per la cassazione della suindicata sentenza del Tribunale formulando sette motivi.

Nessuna attività difensiva hanno svolto in questa sede Russel Baerwaldt e Rinaldi Cesare, rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. In vista dell’odierna Camera di Consiglio Ireti S.p.A. ha depositato memoria. MOTIVIDELLA DECISIONE La ricorrente ha dedotto:

1) con il primo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102»;

2) con il secondo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»;

3) con il terzo motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006»;

4) con il quarto motivo «omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006»;

5) con il quinto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006»;

6) con il sesto motivo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, 1° comma, n. , comma 1°, n.

3) degli artt. 2033, 2058 e 2560 c.c.» 7) con il settimo «violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.».

8) In data 14 giugno 2024 la società Ireti SPA, odierna ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di voler rinunciare al ricorso, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale.

9) Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ.

10) Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio. Così deciso in Roma nella Cam