Ordinanza — n. 29495/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28941/21proposto da: -) Zanca Gianni, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Loredana Giuggioli ; -ricorrente - contro -) Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoCetti Cinzia Cascio e Maria Ferraro; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diVenezia 16 aprile 2021 n. 1122 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. In data non precisata nel ricorso Gianni Zanca stipulò con la società Antoniana Veneta Popolare Vita s.p.a. (in seguito, Allianz s.p.a., e come tale d’ora innanzi comunque indicata) sette contratti di assicurazione sulla vita, versando premi per complessivieuro 335.696,98.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29495/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 28941/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. In essi,infatti, il ricorrente formula censure sostanzialmente sovrapponibili e così riassumibili: -) il giudice di merito ha escluso un inadempimento dell’assicuratore, ravvisando una “causa di forza maggiore”; -) in realtà, l ’ assicuratore doveva pagare una somma di denaro e , rispetto alle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro , non è concepibile una liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta, perché genus numquam perit. 1.1.
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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28941/21proposto da: -) Zanca Gianni, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Loredana Giuggioli ; -ricorrente - contro -) Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoCetti Cinzia Cascio e Maria Ferraro; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diVenezia 16 aprile 2021 n. 1122 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. In data non precisata nel ricorso Gianni Zanca stipulò con la società Antoniana Veneta Popolare Vita s.p.a. (in seguito, Allianz s.p.a., e come tale d’ora innanzi comunque indicata) sette contratti di assicurazione sulla vita, versando premi per complessivieuro 335.696,98.
2. Nel 1999 Gianni Zanca venne sottoposto a procedimento penale per sfruttamento della prostituzione e le suddette polizze a sequestropenale. Il giudizio si concluse nel 2012 con l’assoluzione dell’imputato e la restituzione “delle polizze” al contraente. Oggetto: assicurazione vita - sequestro penale della polizza - conseguenze -conversione in denaro della polizza - frutti civili - obbligo dell’assicuratore di versamento - esclusione N.R.G.: 28941/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 3. Nel 2016 Gianni Zanca convenne la Allianz dinanzi al Tribunale di Rovigo, deducendo che nei 14 anni durante i quali le polizze erano rimaste in sequestro, la Allianz aveva continuato a goderne i frutti civili. Chiese perciò la condanna della convenuta al pagamento di euro 256.091,32, pari alle “somme medio tempore maturate” a titolo di “ incremento di valore” delle suddette polizze.
4. Con sentenza 19.6.2019 il Tribunale di Rovigo rigettò la domanda e condannò l’attore ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Il Tribunale ritenne che durante il periodo in cui le polizze rimasero in sequestro la Allianz non ebbe la disponibilità delle somme versate a titolo di premio, che perciò non furono investite e non produssero lucri finanziari. La sentenza fu appellata da Gianni Zanca.
5. Con sentenza 16.4.2021 n. 1122 la Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame. La Corte ritenne che la Allianz, per effetto del sequestro, aveva disinvestito le somme versate dal contraente, le aveva incorporate in assegni circolari e consegnate all’autorità giudiziaria. Non aveva potuto, pertanto , investirle per causa di forza maggiore. Ritenne, infine, irrilevante la circostanza che durante il tempo del sequestro penale la Allianz avesse continuato ad inviare periodicamente al contraente i resoconti sul rendimento del Fondo cui era agganciato il rendimento delle polizze.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Gianni Zanca con ricorso fondato su tre motivi. La Allianz ha resistito con controricorso.
7. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 28941/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. In essi,infatti, il ricorrente formula censure sostanzialmente sovrapponibili e così riassumibili: -) il giudice di merito ha escluso un inadempimento dell’assicuratore, ravvisando una “causa di forza maggiore”; -) in realtà, l ’ assicuratore doveva pagare una somma di denaro e , rispetto alle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro , non è concepibile una liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta, perché genus numquam perit. 1.1.
Il motivo è manifestamenteinfondato. Secondo la stessa prospettazione fatta dal ricorrente (p. 6 del ricorso) il sequestro delle polizze (a contenuto finanziario) stipulate da Gianni Zanca non avvenne sottoponendo a vincolo il titolo , sì che questo potesse continuare a produrre frutti civili. Il sequestro avvenne, invece , previo disinvestimento del titolo: le polizze furono liquidate, il valore capitale dei premi versati fu incorporato in titoli di credito (sette assegni circolari) affidati in custodia all’assicuratore “a titolo infruttifero” per disposizione dell’autorità giudiziaria. 1.2.
Da questi fatti discende chenon vi fu alcun inadempimento da parte dell’assicuratore alle proprie obbligazioni é per quanto attiene al capitale, che fu restituito all’esito del procedimento penale; né per quanto attiene ai frutti, giacché il disinvestimento forzoso della polizza determinò la cessazione dell’obbligo dell’assicuratore di corrisponderli. 1.3. Fuori luogo è la prospettata violazione, da parte del ricorrente, degli artt. 1218 e 1256 c.c.. Il primo non viene in rilievo, perché non vi fu, per quanto detto, alcun inadempimento da parte dell’assicuratore.
Il secondo non viene in rilievo, oltre che per la ragione già esposta al § che precede, perché l’assicuratore non era affatto debitore soltanto di una N.R.G.: 28941/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 somma di denaro. L’assicuratore era debitore anche di una prestazione di facere:cioè, investire il premio e trarne un lucro finanziario. Ma il sequestro e il disinvestimento dei premi, trasformati in assegni circolari, ha reso ovviamente impossibile l ’ investimento dei premi stessi , sicché correttamente la Corte d’appello ha ravvisato, per l’obbligazione relativa agli accessori,una impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore.
2. Il terzo motivo di ricorso non è in realtà una censura, ma costituisce una mera ipotesi: esso viene formulato nel caso in cui questa Corte ritenesse che la sentenza d’appello abbia dichiarato risolto il contratto di assicurazione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta. Esso resta assorbito dalle ragioni delrigetto dei motivi precedenti.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Gianni Zanca alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca