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Decreto — n. 29480/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29480/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29480/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22088/2023 R.G. proposto da : HOTEL CIPRIANI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Quattro Fontane 20, presso lo studio dell’avvocato Matteo FUSILLO (FSLMTT58E07A669N - matteo.fusillo@pec.gop.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VENEZIA NICOLA, in proprio e n.q. di erede di SABA’ MADDALENA, VENEZIA ALESSANDRO, in proprio e n.q. di legale rappresentante del figlio VENEZIA LUCA, quest’ultimo in proprio e n.q. di erede della madre SABA’ MADDALENA, VENEZIA VERONICA, elettivamente domiciliati in Mestre, Via Vespucci 39, presso lo studio dell’avvocato Claudia CORNELIO (CRNCLD72B69L736N - claudia.cornelio@venezia.pecavvocati.it) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico CORNELIO (CRNNRC46L01L736A - enrico.cornelio@venezia.pecavvocati.it ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1760/2023 depositata il 05/09/2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29480/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali correzione di errore materiale spese di esecuzione fine del processo ripetibili dell'avvocato spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22088/2023 R.G. proposto da : HOTEL CIPRIANI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Quattro Fontane 20, presso lo studio dell’avvocato Matteo FUSILLO (FSLMTT58E07A669N - matteo.fusillo@pec.gop.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VENEZIA NICOLA, in proprio e n.q. di erede di SABA’ MADDALENA, VENEZIA ALESSANDRO, in proprio e n.q. di legale rappresentante del figlio VENEZIA LUCA, quest’ultimo in proprio e n.q. di erede della madre SABA’ MADDALENA, VENEZIA VERONICA, elettivamente domiciliati in Mestre, Via Vespucci 39, presso lo studio dell’avvocato Claudia CORNELIO (CRNCLD72B69L736N - claudia.cornelio@venezia.pecavvocati.it) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico CORNELIO (CRNNRC46L01L736A - enrico.cornelio@venezia.pecavvocati.it ) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1760/2023 depositata il 05/09/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/202