Decreto — n. 29478/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18289/2023 R.G. proposto da : DUFOUR DONATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Omar ZURINO (ZRNRLF78E01F839M - rodolfoomar.zurino@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, rappresentate e difes e d a ll’avvocato Jean Jacques KERAMBRUN (KRMJJC61R11F839M - jeanjacqueskerambrun@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrenti- nonchécontro ALL THE BEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 3340/2023 depositata il 30/03/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29478/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DUFOUR DONATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Omar ZURINO (ZRNRLF78E01F839M - rodolfoomar.zurino@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, rappresentate e difes e d a ll’avvocato Jean Jacques KERAMBRUN (KRMJJC61R11F839M - jeanjacqueskerambrun@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrenti- nonchécontro ALL THE BEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 3340/2023 depositata il 30/03/2023.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18289/2023 R.G. proposto da : DUFOUR DONATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Omar ZURINO (ZRNRLF78E01F839M - rodolfoomar.zurino@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro E-DISTRIBUZIONE SPA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, rappresentate e difes e d a ll’avvocato Jean Jacques KERAMBRUN (KRMJJC61R11F839M - jeanjacqueskerambrun@avvocatinapoli.legalmail.it) -controricorrenti- nonchécontro ALL THE BEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 3340/2023 depositata il 30/03/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/1