Ordinanza — n. 29443/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAi ricorrenti hanno dedotto – e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato , reso con ordinanza riservata in data 9 gennaio 2024 – che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Frosinone ha pr onunciato in sede di rigetto di un’istanza ex art.177 cod. proc. civ., disattendendola e confermando il rinvio alla già fissata udienza «per la discussione sulle istanze istruttorie»; pertanto,il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 177 cod. proc. civ, art. 42 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29443/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass.05/05/2021, n. 11742); dall’applicazionedi questo principio discende c he, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ’ ultimo – come è accaduto nella fattispecie in esame – esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi C.C. 01/10/2024 r.g.n. 04389/2024 Pres.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 04389/2024R.G., proposto da Maria DI COSTA, Giuseppe CALÌ,Francesca Maurilia CALÌ e Rosaria Thea CALÌ; rappresentati e difesi dall’Avv. Riccardo Maccaferri del Foro di Ferrara (pec dichiarata: studio@pec.avvocatomaccaferri.it), in virtù di procura alle liti da intendersi appostain calce al ricorso ; -ricorrenti- nei confronti di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, Soc. Cooperativa per azioni , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,Domenico Polselli; rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Teresa Colelli Riano (pecdichiarata: avvmariateresa.colelliriano@legalmail.it) e Filippo Papa (pec dichiarata: avvocatofilippopapa@legalmail.it), in virtù di procura generale ad litesper notaio Ortolan 20.10.21,rep. 246.576, racc. 18.558; -resistente- Oggetto:
Regolamento di competenza. C.C. 01/10/2024 r.g.n. 04389/2024 Pres. Frasca Est. Spaziani avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone, resa all’udienza del 9 gennaio 2024,nel proc. n.1690 del 202 2; udìta la relazione della causa, svolta nella c amera di consiglio del 1° ottobre 2024dal Consigliere Paolo Spaziani ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a ProcuratriceGenerale Olga Pirone , che ha c hiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Enna. Rilevato che: 1.Maria Di Costa, Giuseppe C alì , Francesca Maurilia C alì e Rosaria Thea Calì, eredi di Damiano Giuseppe Calì, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui , su ricorso della Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. , il Tribunale di Frosinone aveva loro ingiunto di pagare la somma di Euro 37.500,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria, a titolo di adempimento dell’obbligazione derivante da lla fideiussione omnibus sottoscritta dalloro comune dante causa, il defunto Damiano Giuseppe Calì, in data 1° gennaio 2015 , q uale garante per la società Agape Tutoring s.r.l., debitrice principale;
2. gli opponenti hanno preliminarmente sollevato l’eccezione di incompetenza perterritorio del detto Tribunale, deducendo, per un verso, che il provvedimento monitorio era basato sul saldo negativo di un contratto di conto corrente affidato a favore del la società debitrice e, per l’altro, che il fideiussore aveva sempre svolto la professione di medico di medicina generale e, puressendo stato per breve periodo amministratore unico ( ma non socio) di tale società, non aveva mai avuto alcun interesse economico rispettoa tale funzione, né aveva avuto entrate patrimoniali a causa del suo svolgimento, tanto più che l’AgapeTutoring s.r.l. era restata sempre inattiva; sulla basedi queste deduzioni, i ricorrenti hanno sostenuto che dovesse riconoscersi al defunto Damiano G iuseppe Calì , in relazione al rapporto dedotto in giudizio, la qualità di consumatoree che a tale qualità conseguisse la necessità di applica re la disciplina speciale consumeristica ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla C.C. 01/10/2024 r.g.n. 04389/2024 Pres.
Frasca Est. Spaziani domanda proposta in via monitoria nei loro confronti, da individuarsi, ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n.206/2005, nel Tribunale di Enna per Maria Di Costa, Giuseppe Calì e Francesca Calì, e nel T ribunale di P iacenza p er Rosaria Thea Calì;
3. c ostituit a si in giudizio la Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. , il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza del 9 gennaio 2024, emessaa scioglimento della riserva assunta sull’istanza ex art. 177 cod. proc. civ., proposta dagli opponenti; il giudice del merito ha rilevato, al riguardo, che gli stessi opponenti avevanodedotto che il fideiussore, Damiano Giuseppe Calì, di cui erano eredi, al momento del rilascio della fideiussione era legale rappresentante della società debitrice principale, qualità che ostava « alla qualificazione del medesimo come consumatore»;
4. ha nno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza Maria Di Costa, Giuseppe C alì , Francesca Maurilia C alì e Rosaria Thea C alì , sulla base di un unico motivo, con cui hanno denunciato la «violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale di cui all’art. 33/2 lett. u del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) in relazione ai criteri di competenza di cui all’art. 637 primo comma, cod. proc. civ.»; i ricorrenti si sono doluti, precisamente, che il Tribunale abbia escluso l’applicazione del foro del consumatore , senza considerare che , nella fattispecie, la garanzia fideiussoria era stata prestata per scopi di natura privata nell’ ambito di attività estranee all ’ esercizio della professione (di medico) del garante e senza tener conto delle condizioni personali di quest’ultimo, il quale, sebbene avesse assunto s ino alla revoca l’ ufficio di amministratoreunico della società debitrice principale, tuttavia non possedeva quote di tale società, né aveva diritto agli utili ed era “ di missionabile ” con decisione presa a maggioranza dei soci; 5.l a Banca popolare del Frusinate ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 04389/2024 Pres. Frasca Est. Spaziani 6. i l Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l a competenzadel Tribunale di Enna . Considerato che: il ricorso è inammissibile;
1. i ricorrenti hanno dedotto – e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato , reso con ordinanza riservata in data 9 gennaio 2024 – che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Frosinone ha pr onunciato in sede di rigetto di un’istanza ex art.177 cod. proc. civ., disattendendola e confermando il rinvio alla già fissata udienza «per la discussione sulle istanze istruttorie»; pertanto,il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni;
2. questa C orte , sin da epoca risalente ( cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657), ha enunciato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa,preceduta dall’invito a precisare le conclusioni integrali, anche di merito; il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. 22/10/2015, n. 21561;
Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass.05/05/2021, n. 11742); dall’applicazionedi questo principio discende c he, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ’ ultimo – come è accaduto nella fattispecie in esame – esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi C.C. 01/10/2024 r.g.n. 04389/2024 Pres.
Frasca Est. Spaziani inammissibile ( Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986; Cass. 26/06/2012, n.10594;Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338; da ultimo, cfr. Cass. 18/07/2024, n. 19898, non mass.); 3.deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza propostoda Maria Di Costa, Giuseppe C alì , Francesca Maurilia Calìe Rosaria Thea C alì ; 4.le sp ese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla società r esistente le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bisdel citato art. 13, se do