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Decreto — n. 29367/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29367/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29367/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7096/2024 R.G. proposto da : COLOGGI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall ’avvocato CUTONILLI VALERIO (CTNVLR70B25H501I), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro RCS MEDIAGROUP SPA, SACCHETTONI ILARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati SIRIANNI VALENTINO (SRNVNT70S25C352Q) e MALAVENDA CATERINA (MLVCRN55P69F158J) , con domicilio digitale eletto come in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6095/2023depositata il 26/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 370 c.p; Decreto — n. 29367/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro inosservanza del termine perentorio durata ragionevole del procedimento anticipo spese tardivo girata susseguente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art.
art. 370 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7096/2024 R.G. proposto da : COLOGGI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall ’avvocato CUTONILLI VALERIO (CTNVLR70B25H501I), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro RCS MEDIAGROUP SPA, SACCHETTONI ILARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati SIRIANNI VALENTINO (SRNVNT70S25C352Q) e MALAVENDA CATERINA (MLVCRN55P69F158J) , con domicilio digitale eletto come in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6095/2023depositata il 26/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; Così deciso in Roma, il 31/10/2024 IL P