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Decreto — n. 29366/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29366/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29366/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6628/2024 R.G. proposto da : SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro SPAZIANI ETTORE ROSSANO, nonché, nella loro qualità di eredi di Spaziani Tito, SFORZA EUGENIA ROSALBA, SPAZIANI ERMINIA, SPAZIANI MARCO, tutti rappresentati e difesi dall’ avvocato TOTANI GIAN LUCA (TTNGLC69B04A345S), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrenti con ricorso incidentale condizionato- nonché contro SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti, presso lo studio dell’avvocato COCCOLI ALESSANDRO (CCCLSN76R03A345G), -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DE L'AQUILAn.1814/2023depositata il 21/12/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29366/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro SPAZIANI ETTORE ROSSANO, nonché, nella loro qualità di eredi di Spaziani Tito, SFORZA EUGENIA ROSALBA, SPAZIANI ERMINIA, SPAZIANI MARCO, tutti rappresentati e difesi dall’ avvocato TOTANI GIAN LUCA (TTNGLC69B04A345S), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrenti con ricorso incidentale condizionato- nonché contro SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti, presso lo studio dell’avvocato COCCOLI ALESSANDRO (CCCLSN76R03A345G), -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DE L'AQUILAn.1814/2023depositata il 21/12/2023.

Parole chiave

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notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti errore di trasmissione tardivo pagamento delle spese errori materiali notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6628/2024 R.G. proposto da : SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro SPAZIANI ETTORE ROSSANO, nonché, nella loro qualità di eredi di Spaziani Tito, SFORZA EUGENIA ROSALBA, SPAZIANI ERMINIA, SPAZIANI MARCO, tutti rappresentati e difesi dall’ avvocato TOTANI GIAN LUCA (TTNGLC69B04A345S), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrenti con ricorso incidentale condizionato- nonché contro SPAZIANI RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSCA CATERINA (MSCCRN74H44H282K), DEL PINTO MAURIZIO (DLPMRZ58P15A345Y), con domicilio digitale eletto come in atti, presso lo studio dell’avvocato COCCOLI ALESSANDRO (CCCLSN76R03A345G), -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DE L'AQUILAn.1814/2023depositata il 21/12/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 .30 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il