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Ordinanza Interlocutoria — n. 29293/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29293/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29293/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17976/2021 R.G. proposto da : MCR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., e CENCIARINI ROMINA, domiciliat o ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato CASSIANI MARC O; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZA MANUELA; -controricorrente- nonchè contro MANENTI ROBERTO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 948/2021depositata il 23/04/2021.

Regesto Legislator

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art. 1333 c.c, articolo 1936 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 29293/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1333 e 1936 c.c. Lamentano che i giudici del merito hanno errato dove hanno ritenuto che la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione non escludesse l’applicazione della norma di cui al secondo comma dell’articolo 1936 c.c., che prevede che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza trattandosi di norma pienamente compatibile con la natura autonoma della garanzia a prima richiesta.

Parole chiave

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responsabilità del fideiussore fedeltà contrattuale condanna al pagamento pecuniario requisito della firma caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

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art. 1333 c.c
articolo 1936 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17976/2021 R.G. proposto da : MCR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., e CENCIARINI ROMINA, domiciliat o ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato CASSIANI MARC O; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZA MANUELA; -controricorrente- nonchè contro MANENTI ROBERTO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 948/2021depositata il 23/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della Società MCR s.r.l. in liquidazione e dei signori Romina Cenciarini e Roberto Manenti, nella loro qualità di garanti di Parco Pesaro soc. Cop, per il pagamento dell’importo di 24.593,47, a favore della Unipolsai Assicurazoni S.p.a. Proponeva opposizione, Roberto Manenti disconoscendo la sottoscrizione, sia quale legale rappresentante della MCR apposta in calce alla fideiussione e sia, in proprio, sull’atto di coobbligazione chiedendo la revoca del decreto.

Con distinta opposizione Romina Cenciarini chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo deducendo la nullità dell’atto di coobligazione sottoscritto in conseguenza della nullità della polizza fideiussoria derivante dalla apocrifa della sottoscrizione apposta dal Manenti quale legale rappresentante della MCR stante il collegamento negoziale fra i due contratti. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2354/2017, ha rigettato le domande di Mcr e della Ceccherini, accoglieva, invece, quella del Manenti revocando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.

Riteneva il giudice che dalla perizia grafologica era emerso che le sottoscrizioni a nome del Manenti apposte sia sulla polizza fideiussoria che sul suo atto di coobbligazione non erano riconducibili alla sua mano. Tuttavia l’accertata falsità della firma apposta dal Manenti, quale legale rappresentante della MCR, in calce alla polizza fideiussoria non comportava l’invalidità della garanzia fideiussoria assunta dall’opposta in favore del beneficiario Parco Tir Pesaro Coop a r.l., in quanto il fideiussore garantisce l’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore, sicchè la garanzia si perfeziona ex art. 1333 c.c. con la comunicazione al beneficiario senza che il garantito sia parte necessaria, essendo notoriamente la fideiussione efficace anche se garantito non sia a conoscenza del contratto.

Pertanto, essendo pacifica l’avvenuta comunicazione da parte del fideiussore Aurora UGF Assicurazioni, in seguito divenuta UnipolSai Ass.ni, della fideiussione al beneficiario Parco Tir Pesaro, il quale ne aveva beneficiato escutendola, la stessa doveva intendersi perfezionata con conseguente diritto del fideiussore di rivalersi ex articolo 1949 e ss. c.c. sul debitore principale MCR senza che assumesse rilievo la sottoscrizione o meno della polizza. Era invece fondata, quale conseguenza dell’accertata falsità della sottoscrizione a nome di Manenti apposta sul suo atto di coobbligazione, l’opposizione proposta da quest’ultimo non potendosi ritenersi accettata la manifestazione espressa della sua volontà di costituirsi fideiussore in proprio.

2. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 948 del 23 aprile 2021, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato l’appello proposto da MCR s.r.l. e Romina Cenciarini.

3. Propongono ricorso per cassazione MCR s.r.l., in liquidazione, e Romina Cenciarini, sulla base di un motivo illustrato da memoria.

4. La Unipolsai Ass.ni S.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1333 e 1936 c.c. Lamentano che i giudici del merito hanno errato dove hanno ritenuto che la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione non escludesse l’applicazione della norma di cui al secondo comma dell’articolo 1936 c.c., che prevede che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza trattandosi di norma pienamente compatibile con la natura autonoma della garanzia a prima richiesta.

Pertanto, hanno ritenuto che l’atto di fideiussione deve essere considerato valido ed efficace anche in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore ai sensi dell’articolo 1936, 2 comma, c.c., giusta qualificazione del negozio di garanzia quale contratto autonomo. I ricorrenti lamentano che, invece, il contratto stipulato in origine da Aurora assicurazioni deve essere qualificato e, conseguentemente, ricondotto nell’alveo del contratto autonomo di garanzia, essendo un contratto con il quale l’impresa di assicurazione si assumeva il rischio dell’inadempimento della debitrice principale obbligandosi a corrispondere entro 15 giorni dalla ricezione di prima richiesta della beneficiaria Parco Tir Pesaro il credito insoluto sino alla concorrenza della somma di 45.000 € rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione e/o riserva.

Inoltre, ha errato la corte di merito perché , dopo aver accertato che la firma apposta in calce al predetto contratto fosse apocrifa, ha ritenuto che non fosse comunque necessaria al fine di rendere valido ed efficace il contratto.

6. Il collegio avendo rilevato che non sussistono precedenti di legittimità in termini relativamente all’applicazione dell’art. 193 3 c.c. al contratto autonomo di garanzia, rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della relativa trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione inpubblica udienza. Così deciso