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Ordinanza — n. 29227/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-filing, allowing opposing agency to declare improcedibility under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to file the petition and required documents within the statutory timeframe. The opposing agency, Ader, exercised its right to request the case be struck from the docket based on this omission. The court ruled that the opposing party possesses the power to declare a cassation appeal improcedible when the appellant neglects filing obligations, thereby preventing the appellant from re-filing the case.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The opposing party in a cassation proceeding may request the declaration of improcedibility if the appellant fails to file the petition and other required documents, a power justified by the interest of recovering costs and preventing the re-filing of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal improcedibility declaration failure to file opposing party power CPC procedural rules opposizione tardiva arretrati d'imposta credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2022
art. 369 c.p
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27571/2020
Cass. n. 27571/2020; 3193/2016) che: La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art.
Cass. n. 3193/2016
Cass. n. 14756/2024
Sezioni Unite n. 20627/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2022 R.G. proposto: contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, nella persona del Direttore pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 352/2021, depositata il 24/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI; considerato che dal controricorso proposto da ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione si apprende che Donadeo Teresa aveva notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 352/2021 della Corte di appello di Lecce;adetto ricorso ha per l’appunto resistito con controricorso ADER, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso; in esito all’adunanza 28 febbraio 2023 questa Corte, dato atto che il ricorso non risultava essere iscritto a ruolo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sul quesito ad esse già sottoposto con ordinanze interlocutorie nn. 33270/2022 e 33271/2022; essendosi le Sezioni Unite pronunciate su detto quesito con sentenza n. 20627/2023, la causa è stata nuovamente messa sul ruolo; il ricorso va dichiarato improcedibile; questa Corte ha da lungo tempo avuto modo di precisare (tra innumerevoli:

Cass. n. 27571/2020; 3193/2016) che: La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione ; e, più di recente, è stato ribadito (Cass. n. 14756/2024) che In tema di giudizio per cassazione, la Corte può dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso anche nel caso di mancato deposito dello stesso, ove ne sia venuta a conoscenza attraverso il controricorso della parte resistente ; dando continuità a detto principio, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, in quanto anche nel caso di specie vi è in atti certificazione del Cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20627/2023, occorre poi attestare la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma; il Collegio si riserva il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.200per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,