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Ordinanza — n. 29195/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal due to automatic process interruption from sole lawyer's death causing defense prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29195/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance judgment, quashing the lower court's decision to invalidate a property fund. The appellant argued that the death of their sole appointed lawyer in 2019 automatically interrupted the proceedings, rendering subsequent acts null and causing significant prejudice to their right of defense. The court agreed, citing established jurisprudence that the death of a sole procurator triggers an automatic procedural interruption regardless of the judge's knowledge, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 301, comma 1, c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.: The death of the sole procurator appointed for a party automatically interrupts the proceedings, causing nullity of subsequent acts if the interruption is not declared, provided the event causes concrete prejudice to the right of defense.

Parole chiave

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automatic process interruption death of sole procurator nullity of subsequent acts right of defense prejudice procedural nullity cassation controversie patrimoniali beni di famiglia opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 301, comma 1, c.p.c.
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 301 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
301, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, s ostenendo che la morte dell ’ Avv.
art. 2901 c.c
1078/2016 il Tribunale di Agrigento accolse le domande di parte attrice, dichiarando inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale 08/02/2013, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio.
art. 190 c.p
All ’ udienza in data 18/09/2020 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
art. 301 cod. proc. civ
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 301 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106
Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579
Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838
25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25290/2021 R.G. proposto da: BARONE BERNARDO STEFANO MARIA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati CALAFATO ANTONINO (CF: CLFNNN73L12A089F), CALAFATO FRANCESCO (CF: CLFFNC74S14A089Z), p.e.c.: e francescocalafato@avvocatiagrigento.it - R icorrente - Contro PUBBLIEMME DI FAILLA ONOFRIO, in persona del titolare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. FIGLIOMENI MICHELE (CF: FGLMHL75L16I533G) , p.e.c.: -Controricorrente – nonché TESE’ SILVIA NICOLETTA - I ntimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PALERMO n. 1077/2021depositata il 29/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Onofrio Failla , titolare dell’impresa individuale Pubbliemme di Failla Onofrio, convenne dinnanzi al Tribunale di Agrigento Barone Bernardo Stefano Maria e Tesè Silvia Nicoletta (coniuge in regime di separazione dei beni), chiedendo che venisse dichiarata inefficace nei propri confronti la costituzione del fondo patrimoniale costituito dai convenuti con atto 08/02/2013 ai rogiti del notaio Calogera Gagliano, in Licata (AG), rep. n. 4823 racc. n. 3412, in quanto atto realizzato in pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dalla parte attrice nei confronti del convenuto , quale legale rappresentante dell’Associazione culturale “Il Cerchio”.

2. Costituendosi in giudizio, i coniugi Barone - Tesè chiesero il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il debito contratto da Barone Bernardo Stefano Maria , nella specifica qualità di rappresentante legale dell’Associazione il “Cerchio”, quale soggetto attuatore e gestore del Parco Letterario Luigi Pirandello, risultava totalmente estraneo ai bisogni della famiglia e, in ogni caso, perché i cospicui crediti vantati dall’associazione “Il Cerchio”nei confronti del Comune di Agrigento avrebbero garantito più che sufficientemente la Pubbliemme di Failla Onofrio.

3. Con sentenza n. 1078/2016 il Tribunale di Agrigento accolse le domande di parte attrice, dichiarando inefficace, ex art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale 08/02/2013, con condanna dei convenuti alle spese di giudizio.

4. Avverso tale pronuncia i coniugi Barone Tesè interposero gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo.

5. In corso di causa, in data 25/09/2019, decedeva il procuratore costituito degli appellanti, Avv. Gerlando Buttafuoco.

6. All ’ udienza in data 18/09/2020 la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche (come da p. 3 della sentenza).

7. Con sentenza n. 1077/2021, depositata in data 29/6/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Palermo, ha rigettato l ’ appello proposto dai coniugi Barone e Tesè.

8. Avverso la predetta sentenza Barone Bernardo Stefano Maria propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la società Publiemme resiste con controricorso.

9. Con ordinanza interlocutoria resa in esito dell’udienza in data 7 giugno 2023, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il Collegio si è così pronunciat o : “considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 301 cod. proc. civ. e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per l’appellante, Avv.

Gerlando Buttafuoco, avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento; occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte Silvia Nicoletta Tesè, benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi; trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass. 24/03/2023, n. 8447; ma v. anche Cass. 09/04/2019, n. 9806; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo”.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Silvia Nicoletta Tesè, fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo”. 10.La trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Silvia Nicoletta Tesè non ha svolto attività difensiva in questa sede. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente ha provveduto alla integrazione del contraddittorio, mediante notifica a Silvia Nicoletta Tesè, perfezionatasi in data 21/9/2023, dell’ordinanza interlocutoria sopra menzionata e del ricorso. 2.Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 301, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e per nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, s ostenendo che la morte dell ’ Avv.

Gerlando Buttafuoco, unico difensore costituito dello stesso ricorrente e di Tesè Silvia Nicoletta, avvenuta il 25/09/2019, così come dimostrato dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Agrigento, ha comportato l’automatica interruzione del processo, a prescindere dalla effettiva conoscenza dell’evento da parte del giudice e delle parti. Sostiene conseguentemente che , a causa di tale automatica interruzione del processo, gli atti successivamente posti in essere non possono che ritenersi nulli.

3. llmotivo è fondato. 3.1. Secondo il disposto dell’art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”. Per giurisprudenza costante, la morte dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo,anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, e presuppone il concreto pregiudizio arrecato dall’evento al diritto di difesa (Cass., sez. 1, 05/03/2018, n. 5106;

Cass., sez. L, 10/10/2019, n. 25579; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6838). 3.2.Nella specie, risulta incontestato che l ’ avv. Gerlando Buttafuoco , al quale i coniugiBarone- Tesè aveva no conferito apposita procura , sia deceduto nel corso del giudiziodi appello, precisamente in data 25 settembre 2019, e che, in difetto di dichiarazione di interruzione, il giudizio è proseguito, tanto che è stato definito con sentenza, pubblicata in data 29 giugno 2021. Da quanto emerge sia dal ricorso che dal controricorso, in conseguenza dell’intervenuto decesso del difensore e della omessa dichiarazione di interruzione del giudizio, la parte ricorrente non ha potuto partecipare né all’udienza del 7 febbraio 2020, né alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 18 settembre 2020, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, tenuto conto che la procura al nuovo difensore, avv.

Luca Sclafani,è stata conferita dal ricorrente solo successivamente, in data 4 novembre 2020. Risulta, dunque, evidente il pregiudizio risentito dal ricorrente, che, essendo rimasto sprovvisto del difensore, non ha potuto partecipare a due udienze e spiegare le proprie difese.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anc