Italian court dismisses appeal claiming interest clause imbalance, rejecting reduction due to lack of proof for restitution and actual payment amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by AFOS s.n.c. and its guarantors against the appellate court's partial ruling on a leasing contract. The appellants argued for the reduction of interest rates under the imbalance of obligations doctrine, but the court found their evidence insufficient to prove the total amounts paid or that the leased item had been returned. Consequently, the court held that without these specific facts, a comparative evaluation of the contract's balance was impossible, leading to the dismissal of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1456, 1526, 1322, 1382, 1384 c.c.; The court cannot apply the reduction of penalties or interest rates for imbalance of obligations without a comparative evaluation of the advantage gained versus the regular execution, which requires proof of the total amounts paid and the return of the subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18836/2023R.G. proposto da: A.F.O.S. s.n.c.di Cibiex Sarl, in persona del procuratore speciale pro tempore, CHIARA FAVERO (FVRCHR77H68L407Z) e STEFANO MARIOTTO (MRTSFN69H20H823Q), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. LUCIANO GAZZOLA (GZZLCN65D22C111Z) e LUISA GOBBI (GBBLSU59A56H501S) ed elettivamente domiciliati in Roma, via E.Q. Visconti n. 103, presso lo studio di quest’ultima;; -ricorrenti- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
FEDERICO CARNELUTTI (C.F. CRNFRC67C09L483K) per procura speciale in calce al controricorso; elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Moriani; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 6 /202 2 , depositata i l 17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024dal dott. LUIGI LA BATTAGLIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La societàAFOS s.n.c. di Cibiex Sarl, in uno con i fideiussori Stefano Mariotto e Chiara Favero,agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, per l’accertamento della nullità (per violazione della disciplina anti-usura) della clausola relativa agli interessi di un contratto di leasing stipulato il 18/12/2006 con Hypo Alpe-Adria- Bank, nonché della nullità o inefficacia delle fideiussioni rilasciate.A tale causa venne riunita quella portante il n. r.g. 1417/2017, instaurata da Heta Asset Resolution s.r.l. (succeduta aHypo, e alla quale sarebbe a sua volta succeduta Aquileia Capital Services s.r.l.) per sentir dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore all’obbligazione di pagamento dei canoni.Il Tribunale di Udine rigettò la prima domanda e accolse la seconda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la società utilizzatriceal rilascio del bene.
Adita dalla AFOS e dai due fideiussori, la Corte d’Appello di Trieste accolse parzialmente l’impugnazione, dichiarando la nullità della clausola che prevedeva l’indicizzazione dei canoni al “cambio LIBORCHF 3 mesi 365”, in quanto avente “finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing” (pag. 17 della sentenza impugnata). Hannoproposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico, composito motivo, la AFOS e i due fideiussori Mariotto e Favero. Ha depositato controricorso Aquileia Capital Services s.r.l.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Iricorrenti hanno proposto opposizione alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1456, 1526,1322, 1382 e 1384 , nonché l’omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo ai fini del giudizio(ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d’appello omesso di applicare l’art. 1526 c.c. a seguito della declaratoria di risoluzione del contratto di leasing , con conseguente condanna della concedente alla restituzione dei canoni versati e riduzione della penale contrattualmente pattuita. Nel controricorso, la Aquileiaosserva come la società ricorrente non aveva mai quantificato le somme versate alla concedente a titolo di canonie, in ogni caso, non poteva esservi luogo a riduzione della penale contrattuale, dal momento che la concedente, nell’invocare la risoluzione del contratto, si era limitata ad incamerare i canoni già versati (che le parti avevano riconosciuto come dovuti mediante tra scritture di rideterminazione del piano finanziario), astenendosi dal chiedere la condanna al pagamento delle ulteriori somme di cui alla penale stessa (pari ai canoni scaduti e a scaderee all’importo convenuto per l’esercizio del diritto di opzione). 3.Il motiv o è infondat o .
La statuizione in questa sede impugnata è fondata su due rationes decidendi:la prima fa riferimento alla mancata quantificazione(e prova) dei canoni dei quali si invoca la restituzione; l’altra al le previsioni convenzionali (non solo contrattuali, ma anche– secondo quanto si legge a pag. 20 della sentenza della Corte d’appello di Trieste - contenute in successive “ scritture private di rideterminazione del piano finanziario”) in virtù delle quali le parti avevano convenuto che le rate versate restassero definitivamente acquisite alla società concedente.
In primo luogo, non risulta dagli odierni ricorrenti impugnata la seconda ratio decidendi dell’impugnata sentenza ove risulta dalla corte di merito esclu sa la ripetizione dei canoni non già in forza della clausola penale del contratto di leasingbensì in virtù della sostanziale rinuncia dell’utilizzatore e dei fideiussori, contenuta in successive scritture private. Va altresì ribadito che il potere di riduzione di cui al combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c., presuppone “una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto” (Cass., n. 23336/2019).
Nel caso di specie, le carenze di allegazione e prova da parte degli odierni ricorrenti hanno reso - di fatto – impossibile tale valutazione, dal momento che, da un lato, non era emerso l’importo complessivamente versato alla concedente (la quale – si badi – dello stesso avrebbe avuto pur sempre diritto a trattenere la parte corrispondente all’“equo compenso per l’uso della cosa”, ai sensi dell’art. 1526, comma 1, c.c.); e, dall’altro, quest’ultima non aveva neppure preteso l’importo delle rate a scadere. Non può trascurarsi di considerare, inoltre, che, anche una volta “depurato” il contratto dalla clausola di indicizzazione al tasso Libor dichiarata nulla, la morosità dell’utilizzatriceè stata riconosciuta dal giudice di merito di consistenza tale da giustificare la risoluzione, con valutazione che (sia pure indirettamente) può essere valorizzataal fine di escludere uno squilibrio negoziale in favore del concedente,tale da reclamare la misura correttiva della riduzione ex art. 1384 c.c. Senza sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per ottenere la riduzione della penale l’utilizzatore deve provare di avere effettuato la restituzione del bene (Cass., n. 9210/2022), il che non risulta nella specie dai ricorrenti nemmeno dedotto.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza. 5.Va ulteriormente disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., sussistendone i rispettivi requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrential solidale pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00 (di cui € 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; al pagamento della somma di € 6.000,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.Condanna i ricorrenti al solidale pagamento , in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00ex art. 96, 4° comma, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.