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Sentenza — n. 29029/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 29029/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29029/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.

Regesto Legislator

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art. 615 cod. proc. civ, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29029/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo canone d'acqua tassa per l'evacuazione delle acque di scarico credito contestato tardivo pagamento delle spese incasso di contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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art. 615 cod. proc. civ
1796/2022 del 19 settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, che espressamente qualificava come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ritenendo prescritto il credito per canone idrico, ed annullava la fattura Ruolo Idrico.
art. 616 c.p
A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27621/2022 R.G. proposto da: COMUNE SAN NICOLA LA STRADA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin R oma , via C asal S elce , n. 441 - A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (mauro.ricciardi@avvocatismcv.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro TRANQUILLO LUISA. -intimato- avverso la sentenza del Giudice di Pace di C aserta n. 1796/2022 depositata il 19/09/2022. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 9 luglio 2 024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE; udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssaRosa MARIA DELL’ERBA , che ha concluso per l’ in a mmissibilità del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Tranquillo Luisa proponeva opposizione alla fattura n. 9501 del 25 settembre 2020 Ruolo Idrico anni 2016/2017, notificatale dal Comune di San Nicola La Strada, quale gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 274,00 per canone idrico; allegava, a sostegno dell’opposizione, la intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva resistendo il Comune. 1.1. Con sentenza n. 1796/2022 del 19 settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, che espressamente qualificava come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ritenendo prescritto il credito per canone idrico, ed annullava la fattura Ruolo Idrico.

2. Avverso tale sentenza il Comune di San Nicola La Strada propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resta intimata Tranquillo Luisa. La trattazione del ricorso è statafissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo allaqualificazione dell'azione proposta effettuata dalgiudice a quo , sia essa corretta o meno, e a prescindere dallaqualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v.

Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass.9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile.

A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione.

2. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema d