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Ordinanza — n. 29019/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29019/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29019/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5557/2022 R.G. proposto da: CONDOMINIO LA SCALETTA 1 ALGHERO, in persona del rappresentante legale, MASSIMO SALVATORI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO SALVATORE SPANU (SPNGSL41R30I863I), pec: giulio.spanu@pec.it; -ricorrente- contro ABBANOA SPA, in persona del rappresentante legale, FRANCESCO PIGA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO BASSU (BSSFPP54C30I452C), pec: filippo.bassu@pec.giuffre.it; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 276/2021, depositata in data 16/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Regesto Legislator

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art. 348 ter cod.proc.civ; Ordinanza — n. 29019/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme). Non può non osservarsi,ancora, che nonostante l’intestazione del motivo il ricorrente in realtà deduce un vizio di omesso esame di fatti decisivi senza farsi carico di superare la preclusione di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ. , dimostrando - trattandosi sul punto di una doppia conforme di merito-che le ragioni di fatto poste a base della sentenza d'appello fossero diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento dell’emessa decisione (Cass. 28/02/2023, n. 5947).

Parole chiave

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consumo idrico lite in materia di contribuzioni pubbliche conteggio delle prestazioni tasse di allacciamento fognario tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

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art. 348 ter cod.proc.civ
Non può non osservarsi,ancora, che nonostante l’intestazione del motivo il ricorrente in realtà deduce un vizio di omesso esame di fatti decisivi senza farsi carico di superare la preclusione di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5557/2022 R.G. proposto da: CONDOMINIO LA SCALETTA 1 ALGHERO, in persona del rappresentante legale, MASSIMO SALVATORI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO SALVATORE SPANU (SPNGSL41R30I863I), pec: giulio.spanu@pec.it; -ricorrente- contro ABBANOA SPA, in persona del rappresentante legale, FRANCESCO PIGA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO BASSU (BSSFPP54C30I452C), pec: filippo.bassu@pec.giuffre.it; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 276/2021, depositata in data 16/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il condominio denunzia la violazione «dell’art.113 cpc e degli artt. 18 n. 2 della legge 7/08/1990 n. 241; dell’art.6 n.4 della legge 27/07/2000 n.212; dell’art. 43 n.1 del DPR 28/12/2000 n.445», in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Si duole che il giudice a quo gli abbia negato il diritto all’applicazione della tariffa residenti per non aver dimostrato di possedere il requisito soggettivo necessario e deduce di aver intimato la società Abbanoa S.p.a., in occasione del suo subentro al precedente gestore, di acquisire i certificati di residenza dei singoli condomini presso la pubblica amministrazione secondo il disposto delle leggi vigenti (e segnatamente degli artt. 18, comma 2, della l. 7/08/1990 n. 24, dell’art. 6, comma 4, della l. 27/07/2000 n.212, dell’art. 43, comma 1, del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) accomunate dalla previsione dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445.

La corte d’appello è incorsa in errore, dunque, secondo quanto prospettato, là dove ha affermato che non aveva allegato «di essere in possesso del requisito soggettivo che dava diritto alla tariffa agevolata» né dimostrato «di averne fatto istanza sebbene a ciò sollecitato dal nuovo gestore del s.i.i.» e, ancora, là dove ha confermato la statuizione del tribunale, escludendo che avesse invertito l’onere della prova, sol per aver attribuito rilievo «al mancato inoltro ad Abbanoa dell’istanza, corredata della necessaria certificazione, volta ad ottenere l’applicazione della tariffa residenti per il periodo oggetto della fatturazione azionata in monitorio», senza pretendere da parte della società Abbanoa S.p.a. la prova di non aver applicato la tariffa residenti, per aver riscontrato, attraverso l’acquisizione delle informazioni necessarie dagli archivi comunali, il mancato possesso dei requisiti.

In sostanza, ciò che viene rimproverato al gestore del servizio idrico è di aver modificato la tariffa precedente, o meglio di avere applicato al condominio una tariffa per non residenti, in precedenza non prevista, senza stipulare un nuovo contratto, senza verificare se il condominio avesse oppure no diritto ad una tariffa agevolata, accertando il possesso del requisito della residenza, mediante accesso agli archivi comunali e, accertata la qualità del condomino, avvisandolo dell’applicazione della nuova tariffa, sì da consentirgli «di proporre le proprie osservazioni, nel rispetto della corretta dialettica dell’avviso di procedimento».

Il motivoè inammissibile. Innanzitutto, la censura è dedotta in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° comma n. 6, cod.proc.civ. L’assunto da cui muove il condominio ricorrente -cioè che il contratto con il precedente gestore (il Comune di Alghero) non prevedesse una tariffazione diversa per i non residenti e che Abbanoa S.p.A., subentrando al precedente gestore, avesse attivato « un procedimento amministrativo di mutamento della tariffa»-, è del tutto privo di riscontro. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha investito questa Corte del compito di non fare del principio di autosufficienza del ricorso, di cui l’art. 366, 1 comm, n. 6 cod.proc.civ. costituisce il precipitato normativo, una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario, esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950). A nulla vale che con riferimento alle ulteriori circostanze -l’invio del questionario da parte del gestore del servizio idrico, la contestazione dello stesso, l’intimazione a non applicare la tariffa non residenti- sia stato adempiuto l’onere di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., dato che esse potrebbero assumere un peso confutatorio solo se davvero non fosse stato stipulato un nuovo contratto con Abbanoa S.p.A. (circostanza non pacifica, visto che la sentenza impugnata riferisce che Abbanoa S.p.A. era tenuta all’atto dell’attivazione del servizio idrico a proprio nome alla profilatura dei clienti), se il contratto in essere con il Comune di Alghero non avesse previsto tariffe differenziate (anche questa circostanza non trova riscontro, atteso che la impugnata sentenza contesta al condominio di non aver dimostrato di usufruire della tariffa agevolata con il precedente gestore), quale fosse il profilo soggettivo necessario perché il condominio godesse dell’agevolazione tariffaria, per quale finalità Abbanoa S.p.A. avesse inviato il questionario.

Il ricorso non fornisce affatto queste indicazioni e il ricorrente non può giovarsi di quanto riportato, invece, nel controricorso, poiché il requisito di cui all’art. 366, 1° comm, n. 6 cod.proc.civ. è un requisito imprescindibile del ricorso, non surrogabile con la consultazione di altre fonti (sentenza, controricorso), ostandovi il principio di autonomia del ricorso, atto di parte, e il requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo. Altra ragione di inammissibilità deriva dal fatto che tutto lo sviluppo della tesi difensiva del ricorrente si basa sul rilievo che Abbanoa S.p.A. dovesse acquisire i dati relativi alla residenza dei singoli condomini motu proprio ; allo scopo individua i provvedimenti normativi che, a suo dire, glielo imponevano.

Rilevante ai fini che qui interessano è l’art.43 n.1 del d.p.pr. 28/12/2000 n. 445, a mente del quale “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (il che rende ancora più evidente quanto fosse necessario sapere se il questionario contestato fosse stato inviato per acquisire gli elementi indispensabili per accedere ad atti e documenti detenuti dalla P.A.).

Ebbene, il ricorrente non ha dimostrato il dedotto error iuris nel quale è asseritamente incorso il giudice a quo per avere affermato spettare al condominio ricorrente (evidentemente anche tramite autocertificazione) provare di essere in possesso dei requisiti per l’applicazione della tariffa residenti. Per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione; l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., Sez.

Un., 20/03/2017, n. 7074 e successiva giurisprudenza conforme). Non può non osservarsi,ancora, che nonostante l’intestazione del motivo il ricorrente in realtà deduce un vizio di omesso esame di fatti decisivi senza farsi carico di superare la preclusione di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ. , dimostrando - trattandosi sul punto di una doppia conforme di merito-che le ragioni di fatto poste a base della sentenza d'appello fossero diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento dell’emessa decisione (Cass. 28/02/2023, n. 5947).

2) All’inammissibilità del motivo consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della controricorrente società Abbanoa S.p.A., come indispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società Abbanoa S.p.A. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a n