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Ordinanza — n. 28912/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal, confirming ordinary court jurisdiction over real property usucapion claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28912/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding a jurisdictional dispute between an ordinary court and a specialized agricultural section. The plaintiff sought usucapion of real estate, while the defendant argued that the specialized section had exclusive competence due to underlying agricultural lease contracts. The court ruled that ordinary courts retain jurisdiction over usucapion claims unless specific statutory exceptions apply, thereby validating the separation of the two causes of action.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1 c.p.c.; Art. 7 c.p.c.: The ordinary court retains jurisdiction over usucapion claims regarding real property unless the dispute falls under the specific exceptions listed in Article 7 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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usucapione immobiliare competenza ordinaria sezione specializzata agraria giurisdizione materia regolamento di competenza detentore del domicilio conflitto di competenza civile diritto agrario

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1 c.p.c.
7 c.p.c., appartiene ratione materiae al tribunale stesso, ex art. 9, comma 1, c.p.c., che delinea appunto una specifica ipotesi di competenza per materia (v.
Art. 7 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
48 c.p.c.; sospende ex art. 295 c.p.c.
art. 150 c.p
e - previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Napoli del 4.2.2020, sua successiva modifica del 12.2.2020 ed ulteriore precisazione del 19.5.2020, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
art. 1158 c.c
Imprese in data 25.3.2005), nonché Francesco Cacciapuoti, Elisa Rossi, Elvira Villani e Maria Luisa Villani; l’attore chiese accertarsi e dichiararsi l’intervenuto suo acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
art. 48 c.p
art. 295 c.p
48 c.p.c.; sospende ex art. 295 c.p.c.
art. 295 cod. proc. civ
9256/2006, secondo cui “Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ.
art. 7 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 1202/2018
Cass., n. 15136/2016
Sez. Un., n. 1202/2018
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 3133 /20 2 4 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di N a poli – Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18.1.2024, nella causa iscritta al N. 19083/2021 R.G. vertente tra Domenico Marcone contro la Soc. Coop. Ed. Cafo a r.l. e altri udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.7.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che -Domenico Marcone convenne dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli la ISI –Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l., la soc.

Cooperativa Edilizia Cafo s.r.l. e - previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Napoli del 4.2.2020, sua successiva modifica del 12.2.2020 ed ulteriore precisazione del 19.5.2020, ai sensi dell’art. 150 c.p.c. - gli ex soci della societ ̀ Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l. (cancellata dal Registro delle N. 3133/24 R.G. Imprese in data 25.3.2005), nonché Francesco Cacciapuoti, Elisa Rossi, Elvira Villani e Maria Luisa Villani; l’attore chiese accertarsi e dichiararsi l’intervenuto suo acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del diritto di propriet̀̀ di alcuni beni immob ili nonch é́ del diritto di servit ̀ di passaggio su alcuni terreni, tutti siti in Napoli alla via San Domenico, avendoli posseduti e possedendoli uti dominus da ben oltre un ventennio (a far data dal 1992), in maniera pacifica, continua, ininterrotta, pubblica ed esclusiva; -in relazione alle domande spiegate venne poi anche esperito il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, ma con esito negativo; - si costituì la ISI – Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l., resistendo alla domanda ed eccependo l’incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione s pecializzata a graria, poiché i beni per cui è causa costituivano oggetto di contratti di affitto agrario, che coinvolgevano altri soggetti in qualità di coloni della proprietà, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa affinché, ove fosse stata accolta la domanda del Marcone, essi fossero condannati a risarcire la società convenuta dei danni eventualmente patiti per effetto dell’usucapione; - effettuata la chiamata in causa, i terzi convenuti eccepirono l’incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione specializzata agraria, dal momento che la domanda contro di loro formulata dalla convenuta era fondata sull’esistenza di contratti di affitto agrario; inoltre, contestavano la chiamata in causa, affermando essere del tutto estranei alla vicenda, ovvero deducendo che i terreni oggetto N. 3133/24 R.G. dei contratti di affitto richiamati dalla convenuta erano diversi da quelli di cui alle domande attoree; - nel giudizio spiegò intervento volontario Nunzia Marcone, reclamando un proprio possesso ad usucapionem relativamente a due dei beni già oggetto della domanda formulata dal Marcone; -si costituì, poi, la Cooperativa Edilizia Cafo s.r.l., originaria convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, pure contestando la competenza del Tribunale ordinario, in favore della Sezione specializzata Agraria; -con ordinanza del 29.4.2021, il Tribunale ordinario di Napoli declinò la propria competenza, in favore della Sezione specializzata agraria, stante la domanda formulata dalla soc.

ISI nei confronti dei terzi chiamati; - il processo venne quindi riassunto da Domenico Marcone dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli (N. 19083/2021 R.G), in cui si costituirono i resistenti (eccezion fatta per coloro ai quali l’atto era stato notificato ai sensi dell’art. 150 c.p.c.); il processo, poi, venne dichiarato interrotto per decesso di una delle parti costituite e quindi nuovamente riassunto; -finalmente, con ordinanza del 18.1.2024, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata agraria, dopo aver richiamato nella parte motiva i principi espressi dalla S.C. in merito ai confini della cognizione del Giudice specializzato in subiecta materia (Cass. n. 168/1971, Cass. n. 11740/2018), così dispose:

“previa separazione della causa avente ad oggetto la domanda di usucapione proposta da Marcone Domenico nei confronti della ISI– Italiana Sviluppo Immobiliare s.r.l., della soc. N. 3133/24 R.G. Cooperativa Edilizia Cafo s.r.l. e degli ex soci della soc. Cooperativa Edilizia La Panoramica s.r.l. e quella sempre di usucapione proposta da Marcone Nunzia da quella di risarcimento danni proposta dalla ISI Immobiliare e dalla Cafo s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati, richiede di ufficio il regolamento di competenza in merito alle domande di usucapione e ordina la rimessione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, affinché voglia provvedere ad indicare il giudice competente a conoscere della controversia, nonché pronunciare ogni altro conseguente provvedimento; sospende il giudizio avente ad oggetto le domande di usucapione ex art. 48 c.p.c.; sospende ex art. 295 c.p.c. la domanda di risarcimento danni in attesa della definizione della causa avente ad oggetto le domande di usucapione”; - in relazione al chiesto regolamento d’ufficio, Domenico Marcone ha depositato memoria difensiva, mentre le altre parti non hanno svolto difese; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del regolamento; -Domenico Marcone ha depositato ulteriore memoria;

Considerato che -il regolamento d ’ ufficio in esame è stato tempestivamente proposto ed è evidentemente fondato; - come anche evidenziato dal P rocuratore Generale , alla originaria domanda di usucapione di Domenico Marcone ( e a quella dell’interveniente Nunzia Marcone), ha fatto seguito una domanda N. 3133/24 R.G. riconvenzionale della convenuta, che ha coinvolto i terzi chiamati (e non anche l’attore, né l’interveniente), sul presupposto e per l’ipotesi della fondatezza della domanda attorea; -deve quindi pianamente trovare applicazione l’insegnamento di Cass. n. 9447/2013, secondo cui “Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (nella specie, dellasezione specializzata agraria di un tribunale) non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio ilregolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo"”; -del resto, l’assenza di vis attractiva della S ezione specializzata agraria rispetto alla causa di usucapione proposta dinanzi al Tribunale ordinario può restare confermata anche dall’insegnamento di Cass. n. 9256/2006, secondo cui “Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato.

Ne consegue che deve essere sospeso il giudizio diusucapione a fronte del giudizio di N. 3133/24 R.G. accertamento, rimesso allasezione specializzata agraria, dell'esistenza e della validità del dedotto rapporto agrario”; - in buona sostanza, la causa relativa ad usucapione d’immobili deve essere trattata– per quanto legat a da vincolo di pregiudizialità giuridica con altra, come nella specie di competenza della s ezione specializzata agraria– dal t ribunale ordinario, e ciò si spiega con la considerazione del fatto che la competenza in materia d’immobili, fatta eccezione per le specifiche ipotesi di cui all’art. 7 c.p.c., appartiene ratione materiae al tribunale stesso, ex art. 9, comma 1, c.p.c., che delinea appunto una specifica ipotesi di competenza per materia (v.

Cass. n. 15136/2016); - del resto, il regolamento d’ufficio può essere proposto dal giudice ad quem solo ove questi rilevi che la causa pregiudicante appartenga alla competenza per materia o per territorio inderogabile del giudice a quo, giacché “lo scopo della norma [art. 45 c.p.c.] è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d'una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta -invece - non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris"; con la conseguenza che "l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest'ultimo si ritenga a sua volta N. 3133/24 R.G. incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell'escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris: in tal caso, conclude l'orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest'ultimo profilo resta preclusa" (così, Cass., Sez.

Un., n. 1202/2018, in motivazione, e successive conformi); -in definitiva, venendo in rilievo la competenza per materia del Tribunale sulledomande di usucapione immobiliare, come nella sostanza sostenuto dal giudice rimettente, il proposto regolamento è non solo ammissibile, ma anche fondato, sicché correttamente si è proceduto alla separazione delle relative cause (da riassumere nell’assegnando termine dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli), rispetto a quella pregiudicata di competenza della Sezione specializzata agraria ( per la quale altrettanto correttamente si è disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c.);

P.Q.M la Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Napoli sull e domande di usucapione immobiliare, e la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata agraria, sull e domand e subordinate inerenti al rapporto agrario, assegnand