Ordinanza — n. 28909/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13827/2022 R.G. proposto da : FONDAZIONE PAGANELLI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOVELLI AVIO, ROMANAZZI RICCARDO; -ricorrente- contro FONDAZIONE MAZZINI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ARDITO PAOLO unitamente all’avvocato LUCIA MANLIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1017/2022depositata il 28/03/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 395 c.p; Ordinanza — n. 28909/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che: con decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 19.05.2018, l’Associazione Scuole Professionali G. Mazzini ingiungeva alla Fondazione Paganelli il pagamento della somma di € 36.000,00, oltre interessi, risultante dalla differenza tra il contributo promesso di € 60.000,00 e l’importo di € 24.000,00 effettivamente erogato; la Fondazione Paganelli proponeva opposizione al D.I. n. 2296/2018, affermando il carattere non vincolante della dichiarazione unilaterale posta a fondamento della domanda monitoria, nonch́ la sussistenza di una giusta causa per la revoca della medesima; il Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione e rigettava la domanda dell’Associazione Scuole Professionali G.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13827/2022 R.G. proposto da : FONDAZIONE PAGANELLI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOVELLI AVIO, ROMANAZZI RICCARDO; -ricorrente- contro FONDAZIONE MAZZINI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitale presso il suo difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ARDITO PAOLO unitamente all’avvocato LUCIA MANLIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1017/2022depositata il 28/03/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA ;
Rilevato che: con decreto ingiuntivo n. 2296/2018 del 19.05.2018, l’Associazione Scuole Professionali G. Mazzini ingiungeva alla Fondazione Paganelli il pagamento della somma di € 36.000,00, oltre interessi, risultante dalla differenza tra il contributo promesso di € 60.000,00 e l’importo di € 24.000,00 effettivamente erogato; la Fondazione Paganelli proponeva opposizione al D.I. n. 2296/2018, affermando il carattere non vincolante della dichiarazione unilaterale posta a fondamento della domanda monitoria, nonch́ la sussistenza di una giusta causa per la revoca della medesima; il Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione e rigettava la domanda dell’Associazione Scuole Professionali G.
Mazzini; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1017 del 28 marzo 2022, in accoglimento dell’appello riformava la sentenza del Tribunale di Monza e, per l’effetto, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Fondazione Paganelli; avverso tale pronuncia, la Fondazione Paganelli propone ricorso per Cassazione con due motivi; l’Associazione Scuole Professionali G. Mazzini resiste con controricorso; il P rocuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso; in data 13 settembre 2024 la ricorrente ha depositato una nota con cui ha dato atto che all’esito del procedimento ex art. 395 c.p.c. la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1391 del 14 maggio 2024, ha annullato la sentenza n. 1017 del 24 febbraio 2022 , oggetto del presente ricorso per cassazione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
Considerato che: la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Cass. n. 9201/2021;
Cass. S.U. 10553/2017); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, con conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; mentre la concorde prospettazione in tal senso, senza insistenza sulla regolamentazione delle spese in ragione del criterio della soccombenza virtuale, integra il presupposto di legge per l’integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di con