Cassation appeal dismissed due to failure to submit the contested judgment copy as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a copy of the contested judgment. The appellant, a sole proprietorship, challenged a lower court decision against an individual defendant but did not provide the necessary document. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to submit the copy of the contested judgment renders the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4632/2023 R.G. proposto da: ARTIGIAN ARREDO DI GRUOSSO A PC SNC, elettivamente domiciliata in POTENZA VIA DI GIURA 5, presso lo studio dell’avvocato RAPOLLA FELICE (CF: RPLFLC55D04G942E), che l a rappresenta e difende - R icorrente - contro MARSICO ANTONIO, elettivamente domiciliato in SATRIANO DI LUCANIA VIA OSPIZIO, 3, presso lo studio dell’avvocato ZUROLI MARIO GIUSEPPE DOMENICO (CF: ZRLMGS64D24G942G), che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di POTENZA n. 1334/2022 depositata il07/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Artigian Arredo di Gruosso Antonio C. s.n.c. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrat da memoria, avverso la sentenza Trib. Potenza 7/12/2022, di riforma della pronunzia G. di P. Potenza n. 539 del 2016. Resiste con controricorso il sig. Antonio Marsico, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevato che non risulta dall’odierna ricorrente depositata in atti alcuna copia, e a fortioriquella autentica notificata,dell’impugnata sentenza. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c. il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 1.900.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Marsico. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis