Life insurance beneficiary revocation annulment dismissed due to missing necessary co-litigant, the insurance company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the annulment of a life insurance beneficiary revocation clause due to fraud. The appellant argued that his grandfather was fraudulently induced to waive revocation rights in favor of the nephews, but the lower court failed to include the insurance company as a necessary co-litigant. The Court ruled that the insurance company must participate because the contract is a third-party benefit agreement where the insurer is the actual obligor, making its presence indispensable for a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102, Art. 1920, Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.; The insurance company is a necessary co-litigant in actions to annul beneficiary revocations in life insurance policies because the insurer is the direct obligor and the contract's modification affects its performance rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20203-2021proposto da: BIANCHI PAOLO (C.F.: BNCPLA64S281F133A), domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentato e difesodall’Avvocato Mauro BUSSANI; -ricorrente - contro BIANCHI ALMA, BIANCHI PAOLO (CF: BNCPLA67D11E507X), domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat i e difes i dall’ A vvocato Riccardo FERRANTE; -controricorrenti - Avversola sentenza n. 1621/2021 d ella Corte d’appello di Milano , depositata il 20/05/2021;
Oggetto ASSICURAZIONE VITA Assicurazione a favore di terzi - Clausola comportante rinuncia alla facoltà di revoca dei beneficiari - Domanda di annullamento della stessa per dolo dei beneficiari -Parte tenuta all’erogazione dell’indennizzo - Litisconsorte necessario R.G.N.20203/2021 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/06/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. Paolo Bianchi (classe 1964) , quale erede di Giancarlo Bologna, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1621/21, del 20 maggio 2021, della Corte d’appello di Milano, che – rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 525/19, del 27 agosto 2019, del Tribunale di Lecco –ha respinto la duplice domanda, volta, per un verso,all’annullamento per dolo della dichiarazione di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari, contenuta nella polizza assicurativa sulla vita conclusa dal Bologna il 10 febbraio 2004, nonché , per altro verso, alla revocazione della donazione immobiliare disposta in favore di Paolo Bianchi (classe 1967) e di Alma Bianchi, per ingratitudine dei donatari. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che il proprio dante causa “iure hereditatis”, Giancarlo Bologna, aveva agito nei confronti dei nipoti, Paolo(classe 1967) e Alma Bianchi, al fine di conseguire l’annullamento della dichiarazione sottoscritta il 28 ottobre 2011 con cui, in relazione alla suddetta polizza assicurativa,in essere con la società Banca Intesa San Paolo, del valore di quasi un milione di euro, il Bologna ebbe a rinunciare al potere di revoca dei beneficiari, Alma e Paolo Bianchi (classe 1967).
A ssume va, infatti, l’attore di essere stato dolosamente indotto in errore da costoro, avendo, invece, intenzione di disporre liberamente della polizza e di voler modificare la disposizione beneficiaria in favore degli eredi testamentari. Il Bologna domandava, inoltre, la revoca, ex art. 801 cod. civ., della donazione immobiliare, stipulata il 31 marzo 2012, in favore dei medesimi nipoti, avente ad oggetto la nuda proprietà della quota di 30/36 di una villa, con relative pertinenze,sita in Merate, per avere i donatari arrecato dolosamente grave pregiudizio al patrimonio del donante.
Costituitisi i convenuti, nel corso del giudizio di primo grado decedeva l’attore, in luogo del quale intervenivano – ex art. 302 cod. proc. civ. – gli altri due nipoti eredi testamentari, ovvero l’odierno ricorrente Paolo Bianchi (classe 1964) e , con il medesimo, Anna Bianchi, quest’ultima, peraltro, anch’ella deceduta nel prosieguo della controversia, tanto che il giudizio veniva poi riassunto, oltre che dall’odierno ricorrente, dalla di lei figlia, Giulia Fumagalli, la quale, tuttavia, ne veniva successivamente estromessa, in ragione di accordo transattivo di cessione della propria quota ereditaria all’altro attore in riassunzione, vale a dire l’odierno ricorrente.
Istruita la causa anche attraverso prova testimoniale (consistita nell’escussione di Barbara Perego, dipendente della filiale dell’istituto di credito che gestiva la predetta polizza assicurativa, nonché dell’assicuratore Giampaolo Colombo e del consulente finanziario Luca Pontiggia), il giudice di prime cure rigettava la domanda, con decisione poi confermata in appello. In particolare,la Corte milanese, in relazione alla domanda di annullamento per dolo della dichiarazione di rinuncia alla revoca dei beneficiari della polizza assicurativa, ha ritenuto che, mentre l’originario attore Giancarlo Bologna avesse sicuramente un interesse ad agire in quanto, in caso di accoglimento della domanda, avrebbe potuto modificare i beneficiari della polizza, tale potere non sussistessein capo all’erede, donde il suo difetto di interesse ad agire, in ragione –oltre che della previsione di cui all’art. 1921 cod. civ.
– della presenza di una norma contrattuale che prevede “espressamente cha la designazione dei beneficiari non possa più essere modificata dopo la morte del contraente”.Per quanto riguarda, invece, la revocazione della donazione, la Corte territoriale ha escluso dal “themadecidendum”le vicende relative alla polizza vita, “congelata” dai beneficiari grazie alla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, così riducendo la disamina a due disposizioni di bonifico, in favore degli stessi appellati,che, isolatamente considerate, a detta della sentenza impugnata,“non possono comunque integrare un grave pregiudizio”.
3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione Paolo Bianchi (classe 1964) , nella già ricordata qualità, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’erede dell’assicurato, originario attore, non avesse l’interesse a proseguire il giudizio, mancando, però, di considera re – a dire dell’odierno ricorrente –tre circostanze dirimenti.
In primo luogo, che il “de cuius”,nel proporre la domanda di annullamento per dolo della dichiarazione di rinuncia al potere di revoca,“aveva già espresso la volontà di revocare la designazione in favore degli autori del dolo e beneficiare l’erede”, in tal senso rilevando non solo la dichiarazione presente in una missiva del 7 ottobre 2013, ma lo stesso atto di citazione in giudizio , giacché “non avrebbe avuto alcun senso agire per dolo nei confronti dei beneficiari stessi, se contestualmente l’attore non avesse già avuto la volontà di revocare il beneficio accordato loro, per disporlo in favore degli eredi testamentari”.
In secondo luogo, che il dolo contrattuale costituisce di per sé illecito civile che l’erede ha interesse a far accertare quale fonte di responsabilità e, pertanto, di pretesa risarcitoria trasmissibile all’erede. In terzo luogo, che il dolo contrattuale rileva quale condotta suscettibile di pregiudicare il patrimonio del donante e quindi di integrare gli estremi dell’ingratitudine, tanto è vero che il Bologna pose proprio il dolo contrattuale a fondamento principale della domanda di revoca della donazione ex art. 801 cod. civ., mentre solo “ad abundantiam” ebbe ad elencare gli ulteriori comportamenti commessi ai suoi danni (bonifico di € 200.000,00 senza causa in favore del cognato, padre dei due nipoti, odierni convenuti, e altro bonifico di euro 50.000, pure se nza causa , in favore del nipote Paolo, classe 1967). 3.2.
Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte milanese non si è pronunciata su tutta la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, omettendo di giudicare sul dolo contrattuale, addotto quale fatto costitutivo della domanda stessa.
4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Alma e Paolo Bianchi(classe 1967), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Entrambe le parti hanno presentato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE 8. In relazione al presente ricorso, questo Collegio ritiene di doversi pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 8.1. Invero, sin dal suo primo grado, il presente giudizio non ha visto la partecipazione della Banca Intesa San Paolo, con la quale Giancarlo Bologna – dante causa “ iure her e ditario ” dell’odierno ricorrente –aveva concluso il contratto di cui a ll’art.1920 cod. civ., e ciò quantunque si tratti di un contraddittore necessario, ex art. 102 cod. proc. civ.
Infatti, sebbene nel caso che oggi occupa, diversamente da altri vagliati –ancora di recente – da questa Corte (si veda Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2023, n. 24951, non massimata), non si prospetti responsabilità del soggetto tenut o alla liquidazione dell’indennizzo, per errata e/o ritardata erogazione della somma dovuta a tale titolo, ciò non toglie che essosia egualmente parte necessaria del giudizio: essendo evidente l’indispensabilità del suo coinvolgimento in una controversia che riguarda direttamente l’identificazione della sua giusta controparte o, se non altro, del soggetto avente diritto alla prestazione dedotta in contratto e da quella dovuta.
Peraltro, già la riconducibilità della fattispecie negoziale di cui all’art. 1920 cod. civ. al contratto in favore di terzo (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2022, n. 14985, Rv. 664825-01), ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421), depone per la ricorrenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel caso in esame, inoltre, il Bologna – e dopo di lui, il suo erede – ha agito per l’annullamento, in ragione del dolo dei beneficiari, della dichiarazione di rinuncia al potere di revoca degli stessi, contenuta nella polizza assicurativa conclusa dalla società Banca Intesa San Paolo (o qualunque sia, oggi, la sua denominazione), sicché essa deve necessaria mente partecipare ad un giudizio potenzialmente destinat o a concludersi con una pronuncia che modificherebbe, sia pur solo dal punto di vista soggettivo,il contenuto del contratto di cui è parte, precludendole di eseguire la prestazione in favore degli odierni controricorrenti.
P.Q. M . La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Lecco, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese