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Ordinanza — n. 28759/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28759/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19746/2021 R.G. proposto da : STYLE CAR AUTOCARROZZERIA DI CAMILLÒ SERGIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO GENOVA n. 589/2021depositata il 17/05/2021 . R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Regesto Legislator

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art. 2043 cod. civ, art. 1374 cod. civ; Ordinanza — n. 28759/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STYLE CAR AUTOCARROZZERIA DI CAMILLÒ SERGIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO GENOVA n. 589/2021depositata il 17/05/2021 . R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni assicurazione casco assicurazione automobilistica responsabilità dell'istituto assicuratore risarcimento dei danni da incidente stradale assicurazione per conto di terzi

Disposizioni normative citate

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art. 2043 cod. civ
art. 1374 cod. civ
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19746/2021 R.G. proposto da : STYLE CAR AUTOCARROZZERIA DI CAMILLÒ SERGIO, domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO GENOVA n. 589/2021depositata il 17/05/2021 . R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA la Style car si rese cessionaria, nell’anno 2011 di un credito di risarcimento danni per danni da circolazione stradale all’autovettura di tale Deliu Myftar che era titolare di polizza «Kasko»con la UnipolSai S.p.a. ; la Style car, dopo avere premesso di avere esperito l ’ azione risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass. dianzi al Giudice di pace di Sanremo nei confronti dell ’ altro conducente , tal Matteo Borri, quale danneggiante e della sua compagnia assicuratrice Groupama S.p.a., agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia anche nei confronti della Unipolsai S.p.a. , assicuratrice dell’autovettura di proprietà del Myftar; la domanda, nel contraddittorio delle parti, vennerigettata dal Tribunale; la Style car propose appello e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 589 del 28/05/2021, ha rigettatol’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazionela Style car con due motivi;

UnipolSai s.p.a. è rimasta intimata; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 18/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. c iv . , in re lazione a ll ’ art. 100 c od . p roc . c iv . per v iolazione dell’art. 115 cod. p roc . c iv . per erronea affermazione del difetto della legittimazione ad agire, poiché, secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere di potere esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire R.g. n. 19746 del 2021;

Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle formulata nei suoi confronti dalla Unipolsai S.p.a., nonostante questa fosse tardiva, in quanto proposta solo in comparsa conclusionalein primo grado; secondo motivo,formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1362, comma 2, c od. civ. per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale da parte della Corte d’appello e in relazione al contratto di cessione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare fatti, intercorsi tra le parti e successivi al contratto di cessione; il primo motivo è infondato, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso in capo alla Style car, ossia della spettanza ad essa del dirittoderivante dalla polizza cd Kasko risulta essere stata effettuata dalla compagnia assicuratrice, sia pure in subordine, in fase d ’ appello e, quindi, la Corte territoriale ha del tutto validamente accolto l ’ eccezione , non trattandosi di un eccezione in senso stretto o di una questione rilevabile soltanto a istanza di parte, posto che il difetto di titolarità del rapporto controverso è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in adesione al la stessa pronuncia nomofilattica richiamata a corredo del primo motivo di ricorso ( Sez.

U n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638372 - 01 ) , secondo i cui principi di diritto «le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» e (Rv. 638373 - 01) «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»;

R.g. n. 19746 del 2021; Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle il secondo motivo , incentrato sul disposto dell ’ art. 1362, comma 2, cod. civ., è del pari infondato: la Corte territoriale ha affermato che nell’atto di cessione del credito non era espressamente indicato che il cessionario, ossia la Style car, avesse anche la facoltà di agire nei confronti della società assicuratrice del cedente e in base alla polizza cd. Kask o e la c o nclusione è stata motivata, dai giudici del merito,sulla base della circostanza, avente anch’essa carattere ermeneutico , chiaramente esplicitata alla penultima pagina della motivazione, che la cessione trae titolo , nel caso di specie, dal sinistro che aveva coinvolto l ’ autovettura del Myftar e dalla conseguente responsabilità extracontrattuale, ossia dal fatto illecito e, quindi, da un lato il suo oggetto era il relativo credito risarcitorio e, dall’altro, l’azione esperibile dalla cessionaria Style car era solo quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ., e non anche quella prevista contrattualmente e in base alla polizza cd.

Kasko; e tanto a prescindere dal fatto che nessun univoco riconoscimento anteriore all’instaurazione della lite avrebbe potuto dirsi sussistente o anche solo rilevante, dinanzi alla vista successiva contestazione in giudizio; la Corte ha ampiamente motivato sul punto, affermando che la titolarità dell’azione risarcitoria è un effetto naturale del negozio di cessione, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., richiamando coerente giurisprudenza di questa (Cass. n. 52 del 10/01/2012, non massimata;) il ricorso è, pertanto, infondato; il ricorso è rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo la UnipolSai S.p.a. svolto attività difensiva; stante ilrigetto dell ’ impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. R.g. n. 19746 del 2021;

Ad. 18/09/2024; estensore: C. Valle 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma