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Ordinanza — n. 28743/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as civil opposition to execution is not appealable under Art. 616 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28743/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly classified the case as a civil opposition to execution under Article 615 of the Code of Civil Procedure. The municipality challenged a water bill annulment granted by the Peace Judge, arguing a violation of law, while the opposing party did not defend itself. The Court ruled that since the judgment was already appealable under Article 616, the cassation appeal was procedurally improper and thus rejected.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 616 c.p.c.: A judgment rendered in a civil opposition to execution is appealable under Article 616, making a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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civil opposition to execution appealability of judgment cassation inadmissibility Code of Civil Procedure procedural impropriety grida ai creditori credito in esecuzione credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Il Giudice di Pace ha qualificato la causa “un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”.
Art. 616 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
art. 615 c.p
Il Giudice di Pace ha qualificato la causa “un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”.
articolo 616 c.p
Ciò è assorbente di ogni altro profilo, dal momento che sussiste conseguentemente l’appellabilità della pronuncia, ex articolo 616 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441-A, presso l’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F),e rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro GRUMETTI STEFANIA -intimata- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n. 702/2022 depositata il12/4/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevato che:

Stefania Grumetti proponeva “opposizione” avverso a una fattura del 25 settembre 2020 n. 4602 del Ruolo Idrico 2016-2017, notificatale dal Comune di San Nicola La Strada, che si costituiva resistendo. Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 12 aprile 2022, accoglieva annullando la fattura e condannando il Comune a rifondere le spese. Il Comune ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto” e illustrato anche con memoria. L’intimata non si è difesa. Considerato che:

Il Giudice di Pace ha qualificato la causa “un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”. Ciò è assorbente di ogni altro profilo, dal momento che sussiste conseguentemente l’appellabilità della pronuncia, ex articolo 616 c.p.c. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 17 settembre 202