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Ordinanza — n. 28673/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28673/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1674/2021 R.G. proposto da : SCIARRONE TERESA, SCIARRONE ANNA MARIA, SCIARRONE GIUSEPPE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati BOTTARI MARIA GRAZIA, GENTILE DOMENICO ANTONIO; -ricorrente- contro DE MARZO TERESINA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.688/2020 depositata i l 28/10/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

Regesto Legislator

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art. 112 c.p, art. 116 c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 28673/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Nell’atto di citazione, infatti, era stato chiesto il pagamento del corrispettivo concordato per l’utilizzazione dei mezzi appartenenti al dante causa degli attori per l’esecuzione dei lavori commissionati dal Servizio Elettrico Nazionale sulla base di un rapporto di locazione e non già quella di liquidazione della quota della società di fatto. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe mutato i fatti costitutivi della domanda e sostituito d’ufficio un’azione diversa da quella proposta incorrendo nel vizio di extra petizione. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 581, 1571, 2253 e 2284 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Parole chiave

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rendita per fratelli e sorelle responsabilità degli eredi legittimazione attiva degli eredi cedibilità dei crediti ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori porzione legittima

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
Con il primo motivo, parte ricorrente censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 360 c.p
In tale contesto, sotto il profilo sostanziale, le censure dei ricorrenti si connotano non già in vizi di legittimità, ma di merito, mancando il confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata e così travalicando il modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1674/2021 R.G. proposto da : SCIARRONE TERESA, SCIARRONE ANNA MARIA, SCIARRONE GIUSEPPE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati BOTTARI MARIA GRAZIA, GENTILE DOMENICO ANTONIO; -ricorrente- contro DE MARZO TERESINA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n.688/2020 depositata i l 28/10/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .

FATTI DI CAUSA 1.Nel 2010 Rita Barillà, Teresa, Anna Maria e Giuseppe Sciarrone, quali eredi legittimi di Domenico Sciarrone, convenivano in giudizio Teresina De Marzo. Esponevano che i fratelli, Domenico e Pasquale Sciarrone, avevano una società di fatto e che esercitavano in comune l’attività economica relativa all’impresa edile intestata al solo Pasquale, ma che i mezzi impiegati per i lavori erano di proprietà del fratello Domenico e che, alla morte di quest’ultimo, Pasquale Sciarrone aveva continuato ad utilizzarli per eseguire i lavori commissionati dalla Società Elettrica Nazionale s.p.a.

Quindi, su tali presupposti gli eredi di Domenico Sciarrone chiedevano alla De Marzo (moglie ed erede di Pasquale Sciarrone) il pagamento di Euro 31.094,52, oltre interessi, per l’utilizzazione dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori. Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. del 31 ottobre 2013, accoglieva la domanda e condannava la De Marzo al pagamento di Euro 46.641,78, oltre interessi legali successivi alla data del 20 aprile 2010, per l’utilizzazione dei mezzi appartenenti a Domenico Sciarrone.

2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 688/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020, in riforma della sentenza del tribunale, in accoglimento dell’appello della De Marzo rigettava la domanda proposta dagli eredi di Domenico Sciarrone. In particolare, il giudice dell’appello presupponeva l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli Sciarrone e che i mezzi intestati a Domenico erano stati conferiti quali beni societari, con la conseguenza che gli eredi potevano solo vantare il diritto di conseguire la liquidazione della quota societaria.

3. Avverso tale pronuncia, Teresa, Anna Maria e Giuseppe Sciarrone, in proprio e quali eredi di Rita Barillà, propongono ricorso per Cassazione con quattro motivi. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Denuncia che la Corte d’appello, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, avrebbe illegittimamente oltrepassato i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giungendo a sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta.

Nell’atto di citazione, infatti, era stato chiesto il pagamento del corrispettivo concordato per l’utilizzazione dei mezzi appartenenti al dante causa degli attori per l’esecuzione dei lavori commissionati dal Servizio Elettrico Nazionale sulla base di un rapporto di locazione e non già quella di liquidazione della quota della società di fatto. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe mutato i fatti costitutivi della domanda e sostituito d’ufficio un’azione diversa da quella proposta incorrendo nel vizio di extra petizione. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 581, 1571, 2253 e 2284 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente che gli attori non avessero dedotto l’esistenza di un rapporto di locazione avente ad oggetto il godimento dei beni dietro corrispettivo e concluso che i mezzi costituissero un conferimento di Domenico Sciarrone nella società di fatto. Detta circostanza è stata dalla Corte d’appello ritenuta giustificativa del fatto che ‘gli eredi non ne abbiano chiesto la restituzione’ e del fatto che ‘la permanenza dei beni nella disponibilità di Sciarrone e della De Marzo ed il relativo utilizzo non siano stati ascritti dagli attori appellati ad abuso o a condotta illecita commessa da Pasquale Sciarrone prima e dalla De Marzo poi’.

Avrebbe errato, pertanto, la Corte territoriale perché sia sulla deduzione degli eredi sia sulla documentazione allegata avrebbe dovuto applicare gli articoli 1571 e 1581 e non anche gli articoli 2253 e 2284 c.c. 4.3.Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La sentenza sarebbe errata per la mancata valutazione del fatto storico, da parte della Corte territoriale, dedotto dai ricorrenti e costituito dall’esistenza di un rapporto di locazione tra gli stessi quali eredi di Domenico Sciarrone (locatarii) e l’impresa di Pasquale Sciarrone e di Teresa De Marzo poi (conduttore). 4.4.Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Il giudice dell’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 115 per non aver posto a fondamento della decisione i fatti dedotti dagli eredi Sciarrone e che non erano stati specificatamente contestati dalla De Marzo. Infatti, le censure proposte alla sentenza dall’appellante hanno riguardato essenzialmente il fatto, mentre non ha contestato le circostanze rilevanti ai fini della decisione di primo grado e cioè che i mezzi, autocarro e pala cingolata, erano di proprietà di Domenico Serrone e che erano stati utilizzati per l’esecuzione dei lavori commissionati dal Servizio Elettrico Nazionale.

5. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. Il giudice dell’appello non è incorso in alcuna violazione, in quanto ha ricostruito i fatti sulla base della loro ricostruzione operata dalla sentenza del Tribunale, della documentazione depositata e della istruttoria espletata. Infatti, proprio sulle dichiarazioni dei testi assunti (cfr. pag. 17 sentenza impugnata) il giudice ha qualificato la domanda ritenendo che si trattasse di domanda di liquidazione di quote della società di fatto dove erano confluiti i beni (autocarro e pala meccanica).

Con specifico riferimento, poi, alle doglianze mosse al potere di interpretazione e qualificazione da parte del giudice di merito deve considerarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, trattasi di attività riservata al giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono, quindi, sindacabili in cassazione. I cui caratteri morfologici e funzionali escludono qualsiasi censura volta a criticare il libero convincimento che il giudice si è formato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante l’attribuzione di una maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, non potendosi dolere della complessiva valutazione delle risultanze processuali, sol perché contrappone una loro diversa interpretazione al fine di esclusivo di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti, per l’appunto, di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. tra le tante, Cass. civ., Sez.

V, 19 marzo 2024, n. 7328; Cass. civ., Sez. V, 31 gennaio 2024, n. 2904; Cass. civ., Sez. VI-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563; Cass. civ., Sez. V, 6 aprile 2022, n. 11115; Cass. civ., Sez. VI-5, 3 febbraio 2022, n. 3345). Inoltre, i motivi mirano, in realtà, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda per cui è causa, ponendo come presupposto una diversa ricostruzione dei fatti a loro più favorevole, rispetto a quella accolta dalla Corte d’appello. In tale contesto, sotto il profilo sostanziale, le censure dei ricorrenti si connotano non già in vizi di legittimità, ma di merito, mancando il confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata e così travalicando il modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c. (cfr.

Cass. civ., Sez. V, Ord., 8 marzo 2024, n. 6356; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 febbraio 2024, n. 3572; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2024, n. 2335; Cass. civ., Sez. lav., 21 agosto 2020, n. 17570). Così riqualificati i fatti, il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è, infine, corretto, poiché alla morte di uno dei due soci di una società di fatto gli eredi non subentrano automaticamente nella titolarità dei beni conferiti. 5.1. Il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Sono inammissibili nella parte in cui censurano l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto non rispettano in alcun modo i parametri fissati dal n. 5 dell’art. 360 nella sua attuale formulazione, mancando sia dell’indicazione del preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico che sarebbe stata omessa dal giudice del merito, sia della ragione della sua decisività, nel senso che, se esaminata dal giudice, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia (cfr., ex aliis, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 febbraio 2024, n. 5375; nonché anche nelle rispettive motivazioni, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 27 dicembre 2023, n. 35947; Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 ottobre 2023, n. 28390; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27 settembre 2023, n. 27505; Cass. civ., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2023, n. 4528). Sono infondati per le restanti parti, perché nessun accordo risulta prospettato, né tantomeno risulta alcun riconoscimento proveniente dalla controparte. Al contrario, l’interpretazione data dalla corte territoriale spiega che i mezzi erano nella disponibilità di Pasquale Sciarrone e Teresa De Marzo e che i ricorrenti non avevano richiesto la restituzione degli stessi.

6. La circostanza che l’intimata sia restata tale e non abbia qui svolto difese consente di non liquidare le spese. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a