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Ordinanza — n. 28651/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28651/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28651/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15269/2020 R.G. proposto da : L’AUTOMOBILE SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati PREZIUSO ETTORE (CF: PRZTTR73H27E716E), MASTRODOMENICO ALESSANDRO (CF:MSTLSN63M01L483B) - R icorrente - Contro ALBI MARCELLINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONACCI STEFANO (CF:NTNSFN56L30L781K) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VERONA n. 2266/2019 depositata il19/10/2020.

Regesto Legislator

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art. 348 bis c.p, art. 1938 c.c, art. 360 c.p, art. 1273 c.c, art. 1362 c.c; Ordinanza — n. 28651/2024 — snciv · Corte di Cassazione: I 54192, intende porre rimedio”. 10.Con sentenza n. 2266/2019, depositata in data 19/10/2019, oggetto di ricorso, il Tribunale di Verona: (i) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1545/2016 emesso dal Tribunale di Verona, con riferimento al solo Albi Marcellino; (ii) ha rigettato le domande proposte dalla società L’automobile s.r.l. nei confronti di Albi Marcellino, condannando la prima rifondere al secondo le spese del grado. 11.Avverso la predetta sentenza la società l’Automobile s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Albi Marcellino resiste con controricorso. 12.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

Parole chiave

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fedeltà contrattuale fideiussore del fideiussore fiduciario fedecommesso fideiussione al regresso fideiussione semplice

Disposizioni normative citate

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art. 348 bis c.p
2817/2019 RG, la Corte d’Appello di Verona, ritenendo fondata l’eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
art. 1938 c.c
L'importo minimo garantito previsto dall'art. 1938 c.c.
art. 360 c.p
3, c.p.c., “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n.
art. 1273 c.c
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c.
art. 1362 c.c
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.”.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15269/2020 R.G. proposto da : L’AUTOMOBILE SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati PREZIUSO ETTORE (CF: PRZTTR73H27E716E), MASTRODOMENICO ALESSANDRO (CF:MSTLSN63M01L483B) - R icorrente - Contro ALBI MARCELLINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONACCI STEFANO (CF:NTNSFN56L30L781K) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VERONA n. 2266/2019 depositata il19/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.La società L’Automobile s.r.l., chiese ed ottenne dal Tribunale di Verona l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1545/2016, con il quale venne ingiunto alla società Albi Autos.r.l., nella qualità di debitore principale, e ad Albi Marcellino, nella qualità di fideiussore, il pagamento di euro 475.930,92, a titolo di prezzo della vendita degli autoveicoli di cui alle fatture dimesse in allegato al ricorso per ingiunzione, oltre ad interessi moratori e spese della procedura monitoria. 2.Avverso il d.i. vennero proposte separate opposizioni da Albi Marcellino e da Albi Auto s.r.l., radicando, così, due distinti giudizi rispettivamente iscritti ai n.ri R.G. 5422/2016 e 5548/2016. 3.L’Automobile s.r.l. si costituì in entrambi i giudizi e nella causa n. 5548/2016, ottenendo provvedimento di sequestro conservativo inaudita altera parte nei confronti di Albi Marcellino in relazione a tutti i beni immobili di sua proprietà.

Il provvedimento cautelare, come sopra concesso, venne revocato con ordinanza del 7/09/2016, che venne confermata anche in sede di reclamo proposto da L’Automobile s.r.l. 4.All’udienza del 13/10/2016, il Tribunale dispose la riunione delle cause (n. 5422/2016 e n. 5548/2016). 5.Nelle more del giudizio, la società Albi Auto s.r.l. (già Berbera s.r.l.) venne dichiarata fallita su istanza dell’Automobile s.r.l. e venne, quindi, disposta la separazione delle cause, dando corso alla successiva istruttoria della causa n. 5548/2016 (promossa da Albi Marcellino). 6.Con ordinanza del 22/05/2019 il Tribunale, ritenuto superfluo espletare “gran parte delle prove orali già ammesse ” , stante l’intervenuto fallimento della Albi Auto s.r.l., rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni. 7.Venne quindi emessa la sentenza n. 2266/2019 del 19/10/2019, con cui il Tribunale di Verona, definendo il giudizio n. 5548/2016 R.G.: (i) revocò il decreto ingiuntivo n. 1545/2016, emesso dal Tribunale di Verona, con riferimento al solo Albi Marcellino; (ii) rigettò le domande proposte da L’Automobile s.r.l. nei confronti di Albi Marcellino; (iii) condannò L’Automobile s.r.l. a rifondere ad Albi Marcellino le spese di lite. 8.Avverso tale pronuncia la società L’automobile s.r.l. interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Verona. 9.Con ordinanza del 3/03/2020 nella causa n. 2817/2019 RG, la Corte d’Appello di Verona, ritenendo fondata l’eccezione ex art. 348 bis c.p.c. di parte appellata Albi Marcellino, ha dichiarato l’impugnazione priva di pregio e non avente la possibilità di essere accolta.

Tale ordinanza ha ritenuto che: “ Si tratta di una difesa che non tiene conto del testo normativo. L'importo minimo garantito previsto dall'art. 1938 c.c. deve essere indicato in una somma di denaro o in un ordine di grandezza determinato o determinabile, che in ogni caso non può coincidere con la misura del debito assistito dalla garanzia, altrimenti la prescrizione verrebbe elusa. Il riferimento ai corrispettivi dovuti dalla debitrice principale, come risultanti dalle scritture contabili, pertanto, non è idoneo a rendere la fideiussione conforme all’art. 1938 c.c. tale clausola indica il modo in cui sarà, di volta in volta, accertata l’esistenza del credito garantito, ma non indica il tetto massimo entro il quale vale l'impegno delfideiussore (il quale evidentemente non risponde per più di quanto dovuto dal debitore principale) e non lo tutela dal rischio cui la norma del codice, nel testo risultante dalla riforma operato dallo legge 11.

I 54192, intende porre rimedio”. 10.Con sentenza n. 2266/2019, depositata in data 19/10/2019, oggetto di ricorso, il Tribunale di Verona: (i) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1545/2016 emesso dal Tribunale di Verona, con riferimento al solo Albi Marcellino; (ii) ha rigettato le domande proposte dalla società L’automobile s.r.l. nei confronti di Albi Marcellino, condannando la prima rifondere al secondo le spese del grado. 11.Avverso la predetta sentenza la società l’Automobile s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Albi Marcellino resiste con controricorso. 12.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c. novellato dalla legge 154/92. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.”.

2. Lamenta che “ sia il Tribunale , che la Corte di Appello hanno omesso di accertare l’effettiva volontà negoziale delle parti: il sig. Marcellino Albi, infatti, entro breve tempo, reiterava, ad abundantiam , la propria personale volontà di adempimento, sottoscrivendo, in data 29/09/2014, un ulteriore atto con il quale si impegnava con il ricavato della vendita dell’immobile di sua proprietà sito in Verona, Via Monti Lessini, a mettere a disposizione della società Albi Auto s.r.l. la somma necessaria affinché la suddetta società regolarizzi la posizione debitoria nei confronti de L’Automobile S.r.l. entro 10 giorni dalla stipula dell’atto di compravendita(doc. 16)”. Si duole dell’erroneità della declaratoria d’inammissibilità dell’appello. Lamenta essersi dal giudice di prime cure erroneamente ritenuta la fideiussione invalida per mancata indicazione dell’importo massimo garantito. Si duole dell’erronea interpretazione della scrittura d.d. 29/9/2014 in termini di accollo. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

3. L e censur e all ’ interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, laddove la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord.20/01/2021, n. 995).

L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del contratto si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Senza sottacersi che giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’interpretazione data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola o di un contratto o di un negozio unilaterale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., 03/09/2010, n. 19044;

Cass., 12/07/2007 , n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007, n. 4178), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione com nella specie dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass., 06/06/2013, n. 14318; Cass., 22/11/2010, n. 23635) (così Cass. sez. lav., sent. 1°/12/2020, n. 27419; conformi Cass., sez. I, 14/05/2017, n. 27136; Cass.,sez. V, sent. 16/01/2019, n. 873).

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delcontroricorrente de l controricorrente Albi - con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari - , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Albi , con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i