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Ordinanza — n. 28557/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28557/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28557/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24733/2021 R.G. proposto da: VISTA LAGO REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PINI e BLOISE GENEROSO ed elettivamente domiciliata in Roma- -ricorrente- contro COMUNE MUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA BRAMBILLA ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RENZI -controricorrente- nonchè contro VISTA LAGO REAL ESTATE SRL, FALLIMENTO IL MULINETT SRL, FALLIMENTO IL MULINETT SRL, GILARDONI PIERLUIGI, ELBA ASSICURAZIONI SPA-intimati- sul controricorso incidentale proposto da ELBA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO AMBROSOLI edELISABETTA COLONNELLO -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 2027/2021 depositata il 30/06/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28557/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La società Vista Lago Real Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2027 del 30/6/2021, notificata in data 1/7/2021; hanno resistito con separati controricorsi il Comune di Musso e la società Elba Assicurazioni SpA-Revo Insurance SpA, la quale ultima ha spiegato altresì ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso il Comune di Musso; anteriormente all’udienza le ricorrenti hanno depositato atto congiunto di rinunzia ai ricorsi e di relativa accettazione; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia; non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

Parole chiave

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aggiudicazione di appalto comunale difetto di responsabilità comunale spese di urbanizzazione surrogazione delle Comunità assunzione delle spese azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24733/2021 R.G. proposto da: VISTA LAGO REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE PINI e BLOISE GENEROSO ed elettivamente domiciliata in Roma- -ricorrente- contro COMUNE MUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA BRAMBILLA ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RENZI -controricorrente- nonchè contro VISTA LAGO REAL ESTATE SRL, FALLIMENTO IL MULINETT SRL, FALLIMENTO IL MULINETT SRL, GILARDONI PIERLUIGI, ELBA ASSICURAZIONI SPA-intimati- sul controricorso incidentale proposto da ELBA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO AMBROSOLI edELISABETTA COLONNELLO -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 2027/2021 depositata il 30/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI. PREMESSO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Vista Lago Real Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2027 del 30/6/2021, notificata in data 1/7/2021; hanno resistito con separati controricorsi il Comune di Musso e la società Elba Assicurazioni SpA-Revo Insurance SpA, la quale ultima ha spiegato altresì ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso il Comune di Musso; anteriormente all’udienza le ricorrenti hanno depositato atto congiunto di rinunzia ai ricorsi e di relativa accettazione; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia; non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara ilgiudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma nella Camera di Consigl