Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28530/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28530/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28530/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17520/2020 R.G. proposto da: CURATELA FALLIMENTO DI PASQUANTONIO ATTILIO FU OTELLO, nella persona del curatore fallimentare, assistita e difesa dall’avvocato RICCIARDI PAOLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente- contro DI PASQUANTONIO ALESSANDRA, assistita e difesa dagli avvocati CRITELLI GREGORIO e MICHELETTA GIORGIO, presso l’indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato VERMIGLIO PAOLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -resistente al ricorso principale- -ricorrente incidentale- ANAS SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge -resistente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 761/2019 depositata il 15/10/2019; udita la relazione svolta in camera di consigli o dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 c.p; Ordinanza — n. 28530/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vadichiarata l’estinzione della procedura tra il Fallimento e la Di Pasquantonio, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di fallimento azione di contestazione azione revocatoria fallimentare procedura di rivendicazione nel fallimento condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 c.p
Vadichiarata l’estinzione della procedura tra il Fallimento e la Di Pasquantonio, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17520/2020 R.G. proposto da: CURATELA FALLIMENTO DI PASQUANTONIO ATTILIO FU OTELLO, nella persona del curatore fallimentare, assistita e difesa dall’avvocato RICCIARDI PAOLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente- contro DI PASQUANTONIO ALESSANDRA, assistita e difesa dagli avvocati CRITELLI GREGORIO e MICHELETTA GIORGIO, presso l’indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato VERMIGLIO PAOLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge; -resistente al ricorso principale- -ricorrente incidentale- ANAS SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge -resistente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 761/2019 depositata il 15/10/2019; udita la relazione svolta in camera di consigli o dal Consigliere Dott.

PASQUALE GIANNITI. FATTI E DIRITTO 1.La Curatela del Fallimento dell’impresa Di Pasquantonio Attilio fu Otello proponeva ricorso per cassazione (articolando un unico motivo) avverso la sentenza n. 761/2019, che la Corte d’appello di Messina aveva pronunciato nel giudizio pendente tra detta Curatela, Alessandra Di Pasquantonio, il Consorzio per le autostrade siciliane (di seguito, anche solo “Consorzio”) e la società ANAS s.p.a. La corte territoriale con detta sentenza - decidendo sull’appello principale proposto dalla Di Pasquantonio (originaria attrice) e sull’appello incidentale proposto dal Consorzio - aveva riformato la sentenza n. 492/2011 del Tribunale di Messina; e, per l’effetto, aveva accolto: sia la domanda di pagamento (di un credito facente capo a Di Pasquantonio Otello, padre di Alessandra), proposta dalla Di Pasquantonio (unitamente alla propria madre Cordoni Vincenza) nei confronti del Consorzio; sia la domanda di manleva, proposta dal Consorzio nei confronti dell’ANAS.

Provvedeva, quindi, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

2. Hanno resistito con distinti controricorsi tutte e tre le controparti. Il Consorzio, oltre a resistere al ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale condizionato,articolando due motivi.3. Con atto 8 luglio 2022 la Curatela ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. La rinuncia e la compensazione delle spese è stata accettata dalla sola Di Pasquantonio e dai relativi legali.

4. Per l’odierna adunanza hanno depositato note la Di Pasquantonio, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, nonché il Consorzio, che, preso atto della soluzione transattiva intervenuta tra la Curatela ricorrente e la Di Pasquantonio, per l’ipotesi in cui questa Corte non disponga l’estinzione del giudizio in dipendenza della citata rinuncia, ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese proposte con controricorso.

5. Vadichiarata l’estinzione della procedura tra il Fallimento e la Di Pasquantonio, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.

6. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio deve intendersi assorbito.

7. In punto di spese processuali, quelle tra il Fallimento e la Di Pasquantonio vanno compensate, anche in considerazione della richiesta delle stesse parti; mentre le spese processuali sostenute dal Consorzio e dalla società Anas, in ossequio al generale principio di causalità, vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della Curatela ricorrente rinunciante. D’altronde, ai limitati fini di valutare la fondatezza dell’impugnazione principale, questa sarebbe stata da dichiararsi inammissibile per difetto di autosufficienza su specifici elementi da cui desumere la necessità o meno dell’appello incidentale, mentre l’astratta tesi su cui era articolata non sarebbe stata meritevole di favorevole considerazione.

Infatti, occorre all’uopo precisare che nel giudizio di primo grado la Di Pasquantonio aveva chiesto la condanna del Consorzio al pagamento di un credito facente capo a Otello Di Pasquantonio, suo padre, mentre la Curatela, nel costituirsi, oltre a contestare la domanda, aveva chiesto in subordine accertarsi di essere legittimata a ricevere un terzo degli importi dovuti dal Consorzio all’Impresa, oltre a proporre domanda riconvenzionale condizionata, diretta ad ottenere il pagamento delle spese sostenute nell’attività finalizzata al recupero dei crediti dell’impresa di Attilio Di Pasquantonio (che era succeduto nell’azienda del padre e ne aveva proseguito l’attività), nel caso in cui il diritto di parte attrice fosse ritenuto prescritto.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda attorea (in quanto il credito in contestazione costituiva un credito dell’impresa, per cui non era entrato nel patrimonio della Di Pasquantonio), mentre non aveva esaminato la domanda di accertamento formulata in via subordinata dalla Curatela, che di ciò si era lamentata davanti alla corte territoriale. Quest’ultima ha correttamente rilevato che la Curatela, per pretendere la decisione di tale domanda ad esito del giudizio di appello, non avrebbe dovuto limitarsi a riproporre la domanda pretermessa, ma avrebbe dovuto interporre appello incidentale: sia perché, avuto riguardo al tenore della sentenza di primo grado, non si qualificava come “parte totalmente vittoriosa”; sia perché la domanda formulata in via subordinata dalla Curatela del tutto autonoma da quella formulata dalla Di Pasquantonio.

P.Q. M. La Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; -dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la Curatela e la resistente Di Pasquantonio; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Consorzio e di Anas, spese che liquida, per ciascuna di dette parti, in euro 8.221,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-b