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Ordinanza — n. 28472/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28472/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28472/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2020 R.G. proposto da: MIRAMARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, 15, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO BARBARA (c.f. DSTBBR70M69H501J; pec barbaradistefano@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dagli avvocati GALLETTO TOMASO (c.f. GLLTMS54H21D969Q; pec tomaso.galletto@ordineavvgenova.it), CAVANNA IVANO (c.f. CVNVNI68M03D969M; pec ivano.cavanna@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (c.f.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28472/2024 — snciv · Corte di Cassazione: DSTBBR70M69H501J; pec barbaradistefano@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dagli avvocati GALLETTO TOMASO (c.f. GLLTMS54H21D969Q; pec tomaso.galletto@ordineavvgenova.it), CAVANNA IVANO (c.f. CVNVNI68M03D969M; pec ivano.cavanna@ordineavvgenova.it) -controricorrente al ricorso incidentale- e GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (c.f. TSSFNC65L13H501T; pec francotassoni@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 639/2019 depositata in data 8/05/2019.

Parole chiave

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rinuncia all'eredità decisione giustificata dell'assicuratore rinuncia alle prestazioni d'assicurazione assicurazione per i superstiti regresso dell'assicuratore diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2020 R.G. proposto da: MIRAMARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, 15, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO BARBARA (c.f. DSTBBR70M69H501J; pec barbaradistefano@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dagli avvocati GALLETTO TOMASO (c.f. GLLTMS54H21D969Q; pec tomaso.galletto@ordineavvgenova.it), CAVANNA IVANO (c.f. CVNVNI68M03D969M; pec ivano.cavanna@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (c.f.

TSSFNC65L13H501T; pec francotassoni@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, domiciliazione telematica marcello.calcagno@ordineavvgenova.it, rappresentata e difesa dall'avvocato CALCAGNO MARCELLO (CLCMCL56R26D969O) -controricorrente- nonché contro il Condominio di via Pagano Doria n. 30, 32, 34, 36, in Genova; il Condominio di via Pagano Doria n. 42, in Genova; AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti nella qualità di eredi di AMISANO Sergio ;

DONDERO Ines, in proprio e quale ered e di AMISANO Sergio; IVALDI Claudio; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni ; BELLENZIER Francescae BELLENZIER Michela quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella ; BIANCONCINI Riccardo; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio ; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto;

RANDACIO Elisa in proprio e quale erede di RANDACIO Ernesto; CESARONE Remo ; CESARONE Fabio; CESARONE Cristina ; domiciliazione telematica stefano.vita@ordineavvgenova.it, rappresentati e difesi dall'avvocato VITA STEFANO (VTISFN68P29D969K) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro GARUTTI Maria Teresa, BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU Simon Pietro, MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE Maria Assunta, GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE Rosa Teresa, TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO Rosa Maria, BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI Luigia Nella, FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, CIESSE COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, TRASPORTI 2 ARAD s.r.l., già PAMOTER s.r.l., gli eredi dell’ingegnere Alessandro LA MAGNA, l’ingegnere Elio MONTALDO, l’architetto Remo DE GIORGI; -intimati- nonché in contraddittorio con MIRAMARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, 15, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO BARBARA (c.f.

DSTBBR70M69H501J; pec barbaradistefano@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dagli avvocati GALLETTO TOMASO (c.f. GLLTMS54H21D969Q; pec tomaso.galletto@ordineavvgenova.it), CAVANNA IVANO (c.f. CVNVNI68M03D969M; pec ivano.cavanna@ordineavvgenova.it) -controricorrente al ricorso incidentale- e GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (c.f. TSSFNC65L13H501T; pec francotassoni@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 639/2019 depositata in data 8/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. rilevato che la s.r.l. Miramare ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 639 del 2019 della Corte di appello di Genova; hanno resistito con controricorso il Condominio di via Pagano Doria n. 30, 32, 34, 36, in Genova;il Condominio di via Pagano Doria n. 42, in Genova, nonché i condomini AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti quali eredi di AMISANO Sergio;DONDERO Ines, in proprio e quale erede di AMISANO Sergio;

IVALDI Claudio ; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni; BELLENZIER Francesca e BELLENZIER Michela , quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella; BIANCONCINI Riccardo ; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto; RANDACIO Elisa, in proprio e quale ered e di RANDACIO Ernesto ; e CESARONE Remo;

CESARONE Fabio e CESARONE Cristina, proponendo, altresì ricorso incidentale fondato su motivo unico; ha resistito con controricorso pure UnipolSai Assicurazioni s.p.a., depositando altresì memoria; Generali Italia s.p.a., già Toro Assicurazioni s.p.a. e Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., e poi, a séguito della cessione delle attività assicurative, Alleanza Toro s.p.a., fusa per incorporazione nella società controricorrente, ha resistito sia al ricorso principale che a quello incidentale, e ha depositato altresì memoria; Miramare s.r.l. ha resistito al ricorso incidentale; sono rimasti intimati i condomini GARUTTI Maria Teresa, BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU Simon Pietro, MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE Maria Assunta, GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE Rosa Teresa, TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO Rosa Maria, BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI Luigia Nella, FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, quali proprietari dell’immobile sito in via Pagano Doria 13A in Genova, Ciesse Costruzioni s.r.l. in liquidazione, Trasporti 2 Arad s.r.l., già Pamoter s.r.l., gli eredi dell’ingegnere Alessandro La Magna, l’ingegnere Elio Montaldo, l’architetto Remo De Giorgi; rilevato che il ricorso principale e incidentale sono stati oggetto di rinuncia e contestuale accettazione reciproca, con richiesta di compensazione delle spese di lite; sul punto dev’essere evidenziato che nella rinuncia al ricorso principale vi è un evidente errore materiale, come tale non ostativo, poiché nell’incipit dello stesso si riporta il nome di Iossi Alessandro, che non è in lite, invece di quello di Amisano Alessandro, che insieme a Amisano Lucina, Iossi Elisa, Matilde e Valentina nonché Dondero Ines , sono gli eredi di Amisano Sergio, nome, quest’ultimo, riportato sùbito di séguito: che si tratti di errore materiale è reso chiaro dalle sottoscrizioni della rinuncia al ricorso incidentale dove, dopo i nomi e le firme di Amisano Lucina, Iossi Elisa, Matilde e Valentina, vi è nome e firma di Amisano Alessandro;

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha depositato atto di non accettazione della rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite; considerato che la domanda dei condominî e dei condomini introduttiva del giudizio è stata volta a ottenere il risarcimento dei danni ai propri immobili indicati come causati dalla Miramare s.r.l. quale proprietaria di cespiti oggetto di lavori commessi in appalto dalla stessa alla Ciesse Costruzioni s.r.l., poi in liquidazione, a loro volta subappaltati alla Pamoter s.r.l., poi divenuta Trasporti 2 Arad s.r.l., e in relazione ai quali la stessa committente aveva conferito incarichi professionali agli ingegneri Alessandro La Magna ed Elio Montaldo;

UnipolSai Assicurazioni, già società Navale Assicurazioni, all’esito dei gradi di merito, come dalla stessa evidenziato nel controricorso quale interposto (pag. 2), è stata condannata a tenere indenne la Ciesse Costruzioni, quale di quest’ultima assicuratrice, dalla condanna risarcitoria emessa già in prime cure e poi confermata in secondo grado, senza che avesse interposto appello, mettendo a disposizione il massimale; come emerge dalla sentenza di seconde cure, il Tribunale aveva infatti condannato alla manleva assicurativa nei limiti del massimale, già dedotto lo scoperto;

UnipolSai deduce che aveva interesse a resistere al ricorso per cassazione proposto da Miramare per l’ipotesi di ridefinizione delle spese di lite, molto elevate, del doppio grado, ove il gravame in parola fosse stato accolto; si deve osservare che non emerge né in alcun modo è stato dedotto o comunque diversamente spiegato che una maggiorazione delle spese processuali dell’assicurata potesse incidere sul già raggiunto massimale (pag. 24 della sentenza di prima istanza confermata), oggetto come visto di statuizione non impugnata, sicché la notifica del ricorso, effettuata pertanto quale litis denuntiatio ovvero nel quadro del litisconsorzio processuale determinato dalla presenza delle parti assicuratrici nel precedente grado di giudizio, non necessitava di difesa da parte dei suddetti soggetti processuali, neppure ricorrenti incidentali; a ciò si aggiunge la già definitiva compensazione delle spese processuali nei rapporti con l’assicurata in entrambi i gradi; di qui la negatoria della richiesta liquidazione delle spese di questo grado, non risultando, in base alle allegazioni svolte dalle parti a fronte delle statuizioni giurisdizionali pronunciate, domanda né implicazione cassatoria pregiudizievole nei confronti del soggetto che chiede la liquidazione delle spese a suo favore (cfr., utilmente, Cass., 24/03/2023, n. 8491, Cass., 16/01/2024, n. 1593, Cass., 10/04/2024, n. 10586); al contempo e in ogni caso va sottolineato che, nell’ipotesi di rinuncia, la condanna alle spese processuali della parte che ha dato causa al giudizio è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice, come evidenziato dall’espressione «può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», di cui al secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; analogamente, quanto alla posizione di Generali Italia, s.p.a., già società Alleanza Toro e prim’ancora società Toro Assicurazioni e Lloyd Italico Assicurazioni, assicuratrice di Pamoter, la stessa parte ha allegato di aver già versato il dovuto dopo la sentenza di primo grado, liberando il massimale (pag. 9 del controricorso al gravame di Miramare, e pag. 9 del controricorso al ricorso incidentale dei Condominî e dei condomini), anche in tal caso non essendo stato allegato e dimostrato che l’eventuale maggiorazione delle spese potesse incidere, anzi avendo la società ribadito che quelle erano e sono dovute nei limiti del massimale, già interamente versato (pag. 10 del controricorso al ricorso dei Condominî e dei condomini); né la condanna alle spese in favore dell’assicurata, pronunciata in secondo grado, così come in primo, risulta essere stata oggetto di gravame per cassazione; ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità