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Decreto — n. 28464/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28464/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28464/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.935/2024 R.G. proposto da : ANGSTER ANNALISA, elettivamente domiciliato in MILANO LARGO TOSCANINI DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MILANINI PIER ANDREA (MLNPND66T01B041Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA ASSICURAZIONE SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2038/2023depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese – sulle quali il terzo comma dell’art. 391 c.p.c. dice che la Corte può provvedere - possono compensarsi, atteso che la parte resistente, costituitasi assumendo di essere subentrata all’intimata Cattolica, avuta comunicazione della rinuncia, nulla ha replicato alla richiesta di compensazione in essa contenuta;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28464/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ANGSTER ANNALISA, elettivamente domiciliato in MILANO LARGO TOSCANINI DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MILANINI PIER ANDREA (MLNPND66T01B041Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA ASSICURAZIONE SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2038/2023depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese – sulle quali il terzo comma dell’art. 391 c.p.c. dice che la Corte può provvedere - possono compensarsi, atteso che la parte resistente, costituitasi assumendo di essere subentrata all’intimata Cattolica, avuta comunicazione della rinuncia, nulla ha replicato alla richiesta di compensazione in essa contenuta;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento diritto al risarcimento danni ripristino dello stato precedente ripetibili rimborso delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
197 del 20 16; che le spese – sulle quali il terzo comma dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.935/2024 R.G. proposto da : ANGSTER ANNALISA, elettivamente domiciliato in MILANO LARGO TOSCANINI DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MILANINI PIER ANDREA (MLNPND66T01B041Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE CARLO (SCFCRL53E01H183R) -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA ASSICURAZIONE SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2038/2023depositata il 17/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese – sulle quali il terzo comma dell’art. 391 c.p.c. dice che la Corte può provvedere - possono compensarsi, atteso che la parte resistente, costituitasi assumendo di essere subentrata all’intimata Cattolica, avuta comunicazione della rinuncia, nulla ha replicato alla richiesta di compensazione in essa contenuta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spesedel giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 04/11/2024. Il Preside