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Ordinanza — n. 28455/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28455/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28455/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, ingiungeva ai sig.ri Giampaolo e Giacinto Baldo, Antonia Caron, Stefano Baldo (quali fideiussori) unitamente alla ditta Tecno B di Baldo Giampaolo, il pagamento di € 162.831,23 oltre interessi, derivanti dal saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi intrattenuti dal Baldo con la Banca. Proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del D.I. 1537/14 e di accertarsi e dichiararsi non dovuta l’intera somma ingiunta per come calcolata nel decreto ingiuntivo lamentando, inoltre, plurime ipotesi di nullit̀ del rapporto (illegittima capitalizzazione degli interessi, usurariet̀ degli stessi, natura ultralegale) Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 37 / 2018, in parte accoglieva l’opposizione e, revocato il decreto monitorio, condannava Giacinto Baldo, Stefano Baldo e Antonia Caron (nella loro qualit̀ di fideiussori di Giampaolo Baldo, nelle more fallito) al pagamento della soma di euro 56.975,32 con riguardo al saldo di conto corrente, e di euro 62.702,03 con riguardo al conto anticipi. 2.Hanno proposto appello Stefano Baldo e Antonia Caron che con l’unico motivo di doglianza hanno sollecitato la declaratoria di nullit̀ delle fideiussione (da essi rilasciata il 15/12/2005) sul rilievo che l’Autorit̀ Garante della concorrenza, in data 20/4/2005, richiesta dalla Banca d’Italia, aveva ritenuto gli schemi uniformi predisposti dall’Abi, riguardanti le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie, idonei a restringere la concorrenza, conclusioni poi recepite dall’Istituto nel proprio provvedimento del 2/5/2005; che la fideiussione da essi prestata ricalca pedissequamente lo schema contrattuale esaminato la fideiussione del 1995 perch́ essa ̀ comunque anteriore allo schema abi del 2002 di cui si assume la conformit̀ (confr. dall’Autorit ̀ garante posto che gli artt. 2 ed 8 della fideiussione presentano il medesimo contenuto del contratto esaminato al punto 10 del parere dall’Autorit̀ Garante, e l’art. 6 della fideiussione sottoscritta dal sig.

Regesto Legislator

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art. 649 c.p, art. 360 bis c.p; Ordinanza — n. 28455/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata, sebbene abbia correttamente esaminato l’eccezione di nullit̀ della fideiussioni proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ha poi errato nello statuire che non sarebbe stato possibile dichiararne la nullità in mancanza di produzione in giudizio lo “schema ABI”. E questo, perch́, da un lato, la produzione documentale a sostegno di un’eccezione di nullit̀ sarebbe sempre consentita; dall’altro, detto schema riguardando provvedimenti di Autorità indipendenti doveva essere conosciuto dal giudice, senza obbligo di allegazione della parte. 4.2.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti caso di garanzia bancaria divieto di concorrenza ostacoli tecnici marchio di garanzia garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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art. 649 c.p
Proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.
art. 360 bis c.p
345, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24682/2021 R.G. proposto da : BALDO GIUSEPPE, BALDO MARIA, BALDO STEFANO, CARON ANTONIA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato DELLA GRECA SONIA; -ricorrente- contro MARTE SPV S.R.L., HOIST ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA VIA NIZZA 11, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOVISETTO FRANCESCO; -controricorrenti- nonchè contro BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO SANTELENA E PIOVE DI SACCO S.C., MARTE SPV S.R.L., BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANTELENA E PIOVE DI SACCO S.C. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 370/2021depositata il 19/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, ingiungeva ai sig.ri Giampaolo e Giacinto Baldo, Antonia Caron, Stefano Baldo (quali fideiussori) unitamente alla ditta Tecno B di Baldo Giampaolo, il pagamento di € 162.831,23 oltre interessi, derivanti dal saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi intrattenuti dal Baldo con la Banca. Proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del D.I. 1537/14 e di accertarsi e dichiararsi non dovuta l’intera somma ingiunta per come calcolata nel decreto ingiuntivo lamentando, inoltre, plurime ipotesi di nullit̀ del rapporto (illegittima capitalizzazione degli interessi, usurariet̀ degli stessi, natura ultralegale) Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 37 / 2018, in parte accoglieva l’opposizione e, revocato il decreto monitorio, condannava Giacinto Baldo, Stefano Baldo e Antonia Caron (nella loro qualit̀ di fideiussori di Giampaolo Baldo, nelle more fallito) al pagamento della soma di euro 56.975,32 con riguardo al saldo di conto corrente, e di euro 62.702,03 con riguardo al conto anticipi. 2.Hanno proposto appello Stefano Baldo e Antonia Caron che con l’unico motivo di doglianza hanno sollecitato la declaratoria di nullit̀ delle fideiussione (da essi rilasciata il 15/12/2005) sul rilievo che l’Autorit̀ Garante della concorrenza, in data 20/4/2005, richiesta dalla Banca d’Italia, aveva ritenuto gli schemi uniformi predisposti dall’Abi, riguardanti le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie, idonei a restringere la concorrenza, conclusioni poi recepite dall’Istituto nel proprio provvedimento del 2/5/2005; che la fideiussione da essi prestata ricalca pedissequamente lo schema contrattuale esaminato la fideiussione del 1995 perch́ essa ̀ comunque anteriore allo schema abi del 2002 di cui si assume la conformit̀ (confr. dall’Autorit ̀ garante posto che gli artt. 2 ed 8 della fideiussione presentano il medesimo contenuto del contratto esaminato al punto 10 del parere dall’Autorit̀ Garante, e l’art. 6 della fideiussione sottoscritta dal sig.

Giacinto Baldo risulta a sua volta anche peggiorativa rispetto alla disciplina del codice civile come osservato al punto 11 del parere dall’Autorit̀ Garante in riferimento sempre allo schema dalla stessa esaminato che lega la permanenza del vincolo in capo al fideiussore, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, al fatto che il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore entro un breve termine predefinito (sei mesi o due, a seconda dei casi); che di conseguenza che a norma dell’art.2 l.287/90, il negozio ̀ affetto da nullit ̀ insanabile, come sancito dalla Suprema Corte con la decisione del 12/12/2017, nullit̀ rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 2.1.

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 370 del 19 febbraio 2021, ha rigettato l’appello per mancanza di prova. Ha ritenuto che gli appellanti hanno sopperito alla mancanza delle necessaria documentazione e dunque all’onere della prova su di essi gravanti (confr. in termini Cass. n.30818/1), sollecitando, solo in questo grado, l’ordine di esibizione da impartire all’Abi, all’Autorit̀ Garante e alla Banca d’Italia e, successivamente producendo lo schema Abi, in aperta violazione della preclusione dettata dalla richiamata disposizione dell’art.345, comma terzo, cpc.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Giampaolo Baldo, Giacinto Baldo, Stefano Baldo e Antonia Caron, sulla base di tre motivi. 3.1. Marte s.r.l., e per essa la società HOIST Italia s.r.l. resistono con controricorsoe memooria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1.Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata, sebbene abbia correttamente esaminato l’eccezione di nullit̀ della fideiussioni proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ha poi errato nello statuire che non sarebbe stato possibile dichiararne la nullità in mancanza di produzione in giudizio lo “schema ABI”. E questo, perch́, da un lato, la produzione documentale a sostegno di un’eccezione di nullit̀ sarebbe sempre consentita; dall’altro, detto schema riguardando provvedimenti di Autorità indipendenti doveva essere conosciuto dal giudice, senza obbligo di allegazione della parte. 4.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge per non aver applicato i regolamenti emanati dall’AGCOM (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Deduce che il giudice del gravame, a prescindere dalla produzione del suddetto schema, se avesse fondato la sua decisione sui provvedimenti dell’AGCOM, equiparabili ai regolamenti, avrebbe statuito la nullità delle fideiussioni. 4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1419 c.c., nonch́ dell’art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 287/1990, con riferimento alle fideiussioni omnibus conformi allo “schema ABI” del 2002, di cui al provvedimento n. 14251 reso dall’AGCOM il 20 aprile 2005.

Ancora una volta, sostengono che le fideiussioni per cui è causa sarebbero nulle per avere un contenuto pressoché identico allo schema contrattuale analizzato da detta Autorit̀, da quest’ultima ritenuto idoneo a restringere la concorrenza ai sensi del citato art. 2, comma 2, legge n. 287/1990. Per cui, la sentenza impugnata andrebbe cassata.

5. I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamenteesaminati in quanto connessi, sono inammissibili. Innanzitutto, difettano di autosufficienza dal momento che i non risulta riportato nel ricorso il contenuto delle clausole delle fideiussioni asseritamente nulle. A tale stregua non risulta dai ricorrente rispettato il requisito a pena d’inammissibilit̀ prescritto all’art. 366, 1 comma n. 6 c.p.c., in combinato del principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, mettendo la Corte in condizione di adempiere al proprio compito di verificare il fondamento della lamentata violazione nel circoscritto ambito del giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez.

III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33827; Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; Cass. civ., SS. UU., Ord., 18 marzo 2022, n. 8950). In secondo luogo, le doglianze non si correlano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, rivelandone l’inammissibilit̀ pure ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., posto che la sentenza ̀ conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “la nullit̀ dell’intero contratto può essere dichiarata solo alla condizione che risulti provato in giudizio che esso non sarebbe stato concluso in mancanza delle clausole nulle” (ex plurimis Cass. civ., Sez.

III, Ord., 19 marzo 2024, n. 7329; Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044). Prova non offerta dai ricorrenti, ma neppure allegata, come correttamente statuito dalla Corte d’Appello, la cui decisione non ̀ stata sul punto impugnata, con conseguente suo passaggio in giudicato (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 370/2021). In ordine, poi, all’eccepita nullit̀ della fideiussione per violazione dell’articolo 2, legge n. 287/1990, per contenere clausole riproduttive dello “schema ABI”, osserva il collegio come i giudici di appello non abbiano negato in sé la possibilità di un contrasto tra le pattuizioni contrattuali e le indicazioni ABI, né che la nullità sia rilevabile d’ufficio.

Più semplicemente, hanno osservato che parte ricorrente non aveva assolto all’onere sulla stessa gravante di depositare la circolare ABI, quale prova della nullità che, comunque, non avrebbe investito l’intero contratto di fideiussione, ma solo singole clausole. Motivando la loro decisione sul presupposto che, nel giudizio di secondo grado, gli appellanti avevano inizialmente sollecitato un ordine di esibizione dello “schema ABI”, per poi tardivamente produrlo, con conseguente preclusione probatoria sul punto, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c.

Anche sotto tale profilo, trattasi di decisione conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, secondo i quali le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono sì suscettibili di tale rilievo in grado di appello o (addirittura) in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2024, n. 4260; ma anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20713, pronunciatasi su caso in termini, in cui era la conformit̀ delle clausole contrattuali allo “schema ABI” era stata tardivamente dedotta e la relativa produzione era stata altrettanto intempestiva). 6.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore dellacontroricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell a controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovut