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Ordinanza — n. 28448/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28448/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28448/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22524/2022 proposto da: FABIANA MARIA DOMENICI; LE ORE D’ORO S.R.L., in persona del legale rappresentante; PASQUALI DOMENICI S.R.L., in persona del legale rappresentante; PIERA GALLI; MULTISPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante; CARLO DOMENICI; NICOLA DOMENICI; GIACOMO DOMENICI e SANTO CRACCHIOLO, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to FRANCESCO FERRONI (francesco.ferroni@pec.avvocatilucca.it); -ricorrenti - contro ROBERTOLIPPI, rappresentato e difeso dall’avv.to FRANCESCO FRATI (francesco.frati@pec.avvocatilucca.it); -controricorrente - Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Regesto Legislator

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art. 1988 c.c, art. 2732 c.c; Ordinanza — n. 28448/2024 — snciv · Corte di Cassazione: “in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentalerichiamata dall’art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che a l ‘titolo’ del rapporto (inteso come l’insieme dei fatti costitutivi dell’obbligazione sorta in capo all’autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito - debito che sostanzia il diritto soggettivofatto valere in giudizio ” ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale violazione dei doveri professionali ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali indennità del perito risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 1988 c.c
resistono ciascuna conun proprio controricorso; RobertoLippi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perfalsa applicazione dell’art. 1988 c.c.
art. 2732 c.c
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22524/2022 proposto da: FABIANA MARIA DOMENICI; LE ORE D’ORO S.R.L., in persona del legale rappresentante; PASQUALI DOMENICI S.R.L., in persona del legale rappresentante; PIERA GALLI; MULTISPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante; CARLO DOMENICI; NICOLA DOMENICI; GIACOMO DOMENICI e SANTO CRACCHIOLO, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to FRANCESCO FERRONI (francesco.ferroni@pec.avvocatilucca.it); -ricorrenti - contro ROBERTOLIPPI, rappresentato e difeso dall’avv.to FRANCESCO FRATI (francesco.frati@pec.avvocatilucca.it); -controricorrente - Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotia Daniele Antonio Guglielmetti, rappresentata e difesa, dagli avv.ti MARCO FERRARO (marcoferraro@ordineavvocatiroma.org) e MICHELESPROVIERI (michelesprovieri@ordineavvocatiroma.org); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1221/2022 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,depositata il 14/6/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 14/6/2022, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente la domanda proposta da Fabiana Maria Domenici, Le Ore d’oro s.r.l., Pasquali Domenici s.r.l., Piera Galli, Multisports.r.l., Carlo Domenici, Nicola Domenici, Giacomo Domenici e SantoCracchiolo per la condanna di Roberto Lippi al risarcimento dei danniasseritamente derivati, a carico degli attori, dall’inadempimento, daparte del Lippi, dei propri obblighi professionali di ragioniere, con particolareriguardo agli obblighi di tenuta generale della contabilità e diconsulenza fiscale e societaria in favore degli attori; con la stessa decisione, la C orte territoriale ha confermato la medesima condanna pronunciata nei confronti della UnipolSai Assicurazionis.p.a. chiamata in giudizio dal Lippi a fini di manleva; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva determinato il danno subito dagli attori, per effetto degli inadempimentidel Lippi, nella sola misura di euro 2.158,53, dovendo ritenersi che la ricognizione di debito sottoscritta dal Lippi in data Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri 31/1/2011con riferimento a un importo di maggiore entità (e prodotta in giudizio dagli attori), fosse valsa a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti (ai sensi dell’art. 1988 c.c.) unicamente con riguardo al rapporto fondamentale (inteso come il rapporto d’opera professionale stipulato tra le parti) e al suo inadempimento, e non già in relazione all'entità monetaria delle conseguenze dannose derivate da tale inadempimento, l’onere della cui dimostrazione era rimasto a carico dei creditori (e, nella specie, assolto unicamente , tramite c.t.u.) per la somma riportata in condanna); avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

RobertoLippi e la UnipolSai Assicurazione s.p.a. resistono ciascuna conun proprio controricorso; RobertoLippi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perfalsa applicazione dell’art. 1988 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.,per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di rilevare la natura di confessione stragiudiziale, e non già di ricognizione di debito, della scrittura privata sottoscritta da Roberto Lippi in data 31/1/2011,trascurando illegittimamente di riconoscerne l’efficacia di piena prova del credito degli istanti (senza possibilità di prova contraria)per l’importo ivi menzionato dal Lippi; ilmotivo infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l a promessa di pagamento (così come la ricognizionedi debito) , anche se titolata, diverge dalla confessione , in Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri quanto,mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente (o l’autore della ricognizione) all’adempimento della prestazione oggetto della promessa o della ricognizione,la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accantoalla volontà diretta alla promessa (o alla ricognizione) , coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendovalore di prova legale (nella specie, circa l ’ esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull’inesistenza o sull ’ estinzione della prestazione promessa o della ricognizioneoperata), salva la eventuale revoca della confessione per erroredi fatto o violenza (v. , ex plurimis , Sez. 2, o rdinanza n. 23246 del5/10/2017, Rv. 645574 – 01 ; v. anche Sez. 2, ordinanza n. 22588 del16/10/2020, non massimata sul punto ) ; inbreve, l a promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale,differenziandosi dalla confessione, che ha per oggetto l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all ’ altra parte;ne consegue che una promessa di pagamento o una ricognizione di debito , ancorché titolat e , non ha nno natura confessoria, sicché l’autore di tali promessa o ricognizione può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità dell e stess e , e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione (cfr.

S ez. 3, s entenza n. 13689 del 31/07/2012 , Rv. 623692- 01) ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri nel caso di specie, l’atto di ricognizione di debito sottoscritto da Roberto Lippi (correttamente acquisito al giudizio di legittimità in coerenzaall’avvenuto adempimento , da parte dei ricorrenti, degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) risulta del seguente tenore: “ Il sottoscritto Lippi Roberto […] con il presente atto si riconoscedebitore nei confronti [di …] per la somma di euro 77.231,1 (settantasettemiladuecentotrentuno/91) versamento effettuato ad Equitaliaper cartelle esattoriali dovute ad errori scaturiti dalla gestione dellostudio stesso; vi sono inoltre il mancato versamento delle imposte per non presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2008 (unico 2009), mancata presentazione dei bilanci Cee; non è stato indicatoil credito iva per l’anno 2000 per l’importo di euro 43.955,65; pertantoal momento la somma ammonta ad euro 149.187,56 ” ; sullabase del tenore di tale dichiarazione, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia del tutto correttamente escluso la relativa qualificazione alla stregua di una dichiarazione di scienza ; e tanto, in particolare,con riferimento alla determinazione monetaria dell’importo riconosciuto come dovuto dal Lippi , poiché , al di là dell’effettiva contestualeaffermazione circa l’esistenza ( o inesistenza ) di fatti storici (mancati versamenti di imposte; mancata presentazione di bilanci; mancata indicazione del credito IVA) ( affer m azione di per sé suscettibile d’essere qualificata nei termini di una dichiarazione di scienza), la traduzione in chiave monetari a degli importi dovuti in favore della controparte deve certamente ritenersi l’esito di un’operazionevalutativa condotta sulla base di criteri giuridici d’indole qualificativa; e, dunque, l’espressione di una volontà di natura negoziale,di per sé tale da escluderne la qualifica zione alla stregua di una confessione , essendosi propriamente in presenza di una ricognizionedi debito (come fenomeno prettamente negoziale) ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri da qui l’infondatezza della censura in esame, avendo la C orte territoriale correttamente interpretato la dichiarazione resa Lippi, con specificoriguardo all’entità monetaria del relativo debito, alla stregua diuna ricognizione di debito; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1988 c.c. in riferimento all’art. 360 n, 3 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente limitato l’efficacia dell’inversione degli oneri probatori tra le parti, riconducibile alla (supposta)ricognizione di debito pronunciato dal Lippi, al solo rapporto fondamentaleinteso come rapporto contrattuale, e non già al rapporto fondamentaleinteso come rapporto di debito - credito in essere tra le parti, corrispondente al diritto di credito azionato in giudizio comprensivo dell’importo monetario menzionato dall’autore della ricognizione; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio , come il secondo testo dell’art. 1988 c.c., “ la promessadi pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favoredel quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

L'esistenzadi questo si presume fino a prova contraria ”; nel quadro di tale regola, assume valore decisivo l’esatta identificazione della nozione di ‘rapporto fondamentale’, la cui esistenza, riferita al pagamento promesso o al debito riconosciuto, deveritenersi presunta fino a prova contraria; secondo la lettura tale norma fornita dalla C orte territoriale la nozione di ‘rapporto fondamentale’ deve ritenersi riduttivamente identificata dal ‘titolo’ del pagamento promesso o del debito riconosciuto, intendendo detto ‘ titolo ’ come l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti suscettibili di determinare, quale effetto Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri giuridico loro proprio, l’insorgenza dell’obbligazione di pagamento in capoal promettente o all’autore della ricognizione; il giudice a quo , infatti, ha affermato che “se la ricognizione di debito ha avuto l’effetto di esonerare gli appellati dalla prova del rapportofondamentale, ossia del rapporto di mandato professionale, tale riconoscimento non può invertire l’onere probatorio in ordine all’accertamentodei danni sofferti per effetto del suo inadempimento, peri quali valgono gli ordinari principi in tema di onere probatorio che pongono tale onere in capo a parte appellata ” (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata); tale affermazione deve tuttavia ritenersi , nella sua assolutezza, giuridicamentescorretta; a tale riguardo, non ignora il Collegio come nella motivazione di talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr., ad es ., Sez. 3, ordinanza n. 19265 del 7/11/ 2012 ) si trovi affermato come il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento, esonerando il destinatariodella promessa o della ricognizione dall’onere di provare il rapporto fondamentale, non lo esonera dalla prova della determinazionedi quanto effettivamente dovuto (cfr. pag g . 3 - 4 di Sez. 3,ordinanza n. 19265 del 7/11/ 2012 cit . ); talipassaggi, tuttavia (così come quelli analogamente rinvenibili in Sez. 3, o rdinanza n. 3477 del 7/02/2024, Rv. 670091 – 01, in cui espressamente si parla della necessità che il creditore dia la prova dell’entitàdel credito ex adverso riconosciuto) risultano espressamente riferiti a vicende in cui l’autore della ricognizione si era limitato a riconoscersi debitore tout c ourt senza tuttavia specificare l’entità monetariadel proprio debito, sì che, in assenza di alcun riconoscimento connessoa importi monetari ben determinati, del tutto corretta deve Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri ritenersil’affermazione della necessità della dimostrazione dell’entità monetariadel credito da parte del creditore ; nel caso oggetto dell’odierno esame , tutt’al contrario, il debitore (Lippi) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata, e l’effetto processuale di inversione dell’onere della prova doveva ritenersicertamente tale da ricomprendere anche questo aspetto del ‘rapportofondamentale’ di cui discorre l’art. 1988 c.c. che - occorrerà sottolinearecon chiarezza - non può essere identificato solamente con ilrapporto giuridico che costituisce la fonte dell’obbligazione (ossia, ad es.,con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche (ricorrendonegli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto ) che da quel fondamento discende, ossia da l rapporto credito - debito che sostanzia il diritto soggettivofatto valere in giudizio ; dovrà quindi rilevarsi l’errore in cui è incorsa la C orte territoriale nellimitare l’effetto processuale di inversione dell’onere probatorio ai soli fatti costitutivi del credito, senza estenderlo anche all’entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallostesso debitore ; névarrebbe affermare , in via di mera ipotesi, che , consentendo la ricognizione di debito (a differenza della confessione) la prova contraria, quest’ultima sarebbe stata fornita , nel caso in esame, attraverso la c.t.u. che ha riconosciuto la sola prova di un importo 2.158,53 euro a favore dei committenti, poiché, una volta determinatosil’effetto dell’inversione dell’onere probatorio di cui all’art.1988c.c., spettava al Lippi (quale autore della ricognizione d i debito) , nongià provare il quantum effettivamente dovuto a titolo risarcitorio , bensì l’inesistenza d el maggior debito già presuntivamente provato Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri (poiché la prova della debenza del maggior importo doveva ritenersi già fornita dai creditori per effetto della ricognizione di debito del lo stesso Lippi ) ( e quindi, esemplificativamente, la prova che quel maggiordebito risarcitorio non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovveroche esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento),pena l’integrale svuotamento di significato del l’effetto dell’inversione dell’onere probatorio voluto dall’art. 1988 c.c. , nella specie erroneamente determinato dalla C orte territoriale nell’imporre aicreditori l’onere di comprovare l’entità monetaria del proprio credito; spetterà,dunque, al giudice del rinvio decidere la causa tenendo conto, come punto di partenza, dell a già avvenuta acquisizione della prova del maggior importo risarcitorio dovuto ai committenti (per effettodella ricognizione di debito del Lippi), salva l’eventuale ulteriore avvenutaacquisizione in atti della prova concreta e positiva, da parte delLippi, che il maggior debito risarcitorio non è mai sorto, o è invalido, osi è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad essoattinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dalriconoscimento, uniformandosi a l seguente principio di diritto:

“in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentalerichiamata dall’art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che a l ‘titolo’ del rapporto (inteso come l’insieme dei fatti costitutivi dell’obbligazione sorta in capo all’autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito - debito che sostanzia il diritto soggettivofatto valere in giudizio ” ;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 22524/2022 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo (disatteso il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa co