Decreto — n. 28367/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13832/2022 R.G. proposto da : CERBERO SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in GIULIANOVA MEUCCI N. 22, presso lo studio dell’avvocato DI MONTE LOLITA (DMNLLT67E52L103C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C. DI TARQUINI MARGHERITA C, elettivamente domiciliato in CORROPOLI VIA UNGARETTI N. 4, presso lo studio dell’avvocato CONSORTI DANILO (CNSDNL57L22E058U) che lo rappresenta e difende -controricorrente adesiva - nonchè contro TARQUINI SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI MARIA CONCETTA (LVRMCN67L41L103H) rappresentato e difeso dagli avvocati SERENA KATIA (SRNKTA68M50L103I), CRESCENZO GIOVANNI (CRSGNN66L12L103S) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.347/2022 depositata il 7/3/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28367/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione regolate in base al principio della soccombenza, disponendosi la relativa compensazione tra la ricorrente e la società ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13832/2022 R.G. proposto da : CERBERO SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliato in GIULIANOVA MEUCCI N. 22, presso lo studio dell’avvocato DI MONTE LOLITA (DMNLLT67E52L103C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C. DI TARQUINI MARGHERITA C, elettivamente domiciliato in CORROPOLI VIA UNGARETTI N. 4, presso lo studio dell’avvocato CONSORTI DANILO (CNSDNL57L22E058U) che lo rappresenta e difende -controricorrente adesiva - nonchè contro TARQUINI SERAFINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI MARIA CONCETTA (LVRMCN67L41L103H) rappresentato e difeso dagli avvocati SERENA KATIA (SRNKTA68M50L103I), CRESCENZO GIOVANNI (CRSGNN66L12L103S) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.347/2022 depositata il 7/3/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione regolate in base al principio della soccombenza, disponendosi la relativa compensazione tra la ricorrente e la società ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C.
DI TARQUINI MARGHERITA C., la quale ha depositato controricorso adesivo al ricorso; e con condanna ricorrente e della controricorrente adesiva società ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C. DI TARQUINI MARGHERITA C., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Serafino Tarquini, che ha resistito con controricorso nei confronti di entrambe;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente e la controricorrente adesiva società ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C. DI TARQUINI MARGHERITA C.al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in quanto dovuti, in favore del controricorrente sig. Serafino Tarquini. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e la società ARREDAMENTI TARQUINI S.N.C. DI TARQUINI MARGHERITA C. Così decis