Decreto — n. 28314/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21618/2023 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, elettivamente domiciliata in BENEVENTO VIA MASCELLARO 1, presso lo studio dell’avvocato MENNITTO ANTONIO (MNNNTN65D17A783M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AIROLA VIA MURATA, 11, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO DIEGO (RGGDGI75T03A783A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el GIUDICE DI PACE DI AIROLA n. 587/2023depositata il 31/07/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28314/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, elettivamente domiciliata in BENEVENTO VIA MASCELLARO 1, presso lo studio dell’avvocato MENNITTO ANTONIO (MNNNTN65D17A783M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AIROLA VIA MURATA, 11, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO DIEGO (RGGDGI75T03A783A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el GIUDICE DI PACE DI AIROLA n. 587/2023depositata il 31/07/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21618/2023 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, elettivamente domiciliata in BENEVENTO VIA MASCELLARO 1, presso lo studio dell’avvocato MENNITTO ANTONIO (MNNNTN65D17A783M) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AIROLA VIA MURATA, 11, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO DIEGO (RGGDGI75T03A783A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el GIUDICE DI PACE DI AIROLA n. 587/2023depositata il 31/07/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di RUGGIERO GIUSEPPE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che ha dichiaratodi averle anticipate. Così deciso in Roma,il 31/10