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Decreto — n. 28312/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28312/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28312/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28312/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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dazione in pagamento titolo esecutivo per i crediti non contestati azione creditoria mancato versamento dell'anticipo spese spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17536/2023 R.G. proposto da : SCUDIERO VINCENZO, DE STEFANO ANGELO, SORRENTINO GIOVANNI, DE FILIPPO ANGELO, DE ANGELIS ANTONIO, FERRAIOLI ANTONIO, FERRARA GIOVANNI, D'AURIA SALVATORE, LONGOBARDI PASQUALE, CALIFANO MARIO, ADILETTA NICOLA, LACAVA GERARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI FAUSTO (FRVFST60A30F692A) rappresentati e difesi dall'avvocato MANDARINO GIUSEPPE (MNDGPP56E31F912V) -ricorrenti- contro SALERNO SVILUPPO C. A.RL. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI MARCO (LVTMRC66A31H501C), rappresentata e difes a dall'avvocato ROSSI MARIA TERESA (RSSMTR76L52H703T) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI SALERNO n. 72/2023depositata il 25/01/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate. Così deciso in Roma,il