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Decreto — n. 28309/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28309/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1551/2023 R.G. proposto da : BAGNO BAHAMA S.A.S. di ONOFRI MICHELA, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Croce 6, presso lo studio dell’avvocato Chiara TREMENTOZZI (TRMCHR74D42H501M) , rappresentat a e difesa dagli avvocati Fabrizio BRIGANTI (BRGFRZ73A20C574V - fabrizio.briganti@ordineavvocatiforlicesena.eu), Gianluca FORTIBUONI (FRTGLC68M17C573O - gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu) -ricorrente- contro CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOC. AGR. COOP., elettivamente domiciliata in Roma Via C.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28309/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BAGNO BAHAMA S.A.S. di ONOFRI MICHELA, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Croce 6, presso lo studio dell’avvocato Chiara TREMENTOZZI (TRMCHR74D42H501M) , rappresentat a e difesa dagli avvocati Fabrizio BRIGANTI (BRGFRZ73A20C574V - fabrizio.briganti@ordineavvocatiforlicesena.eu), Gianluca FORTIBUONI (FRTGLC68M17C573O - gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu) -ricorrente- contro CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOC. AGR. COOP., elettivamente domiciliata in Roma Via C.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento carenza di legittimazione indigenza processuale non provata diritto al risarcimento danni soddisfacimento del credito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1551/2023 R.G. proposto da : BAGNO BAHAMA S.A.S. di ONOFRI MICHELA, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Croce 6, presso lo studio dell’avvocato Chiara TREMENTOZZI (TRMCHR74D42H501M) , rappresentat a e difesa dagli avvocati Fabrizio BRIGANTI (BRGFRZ73A20C574V - fabrizio.briganti@ordineavvocatiforlicesena.eu), Gianluca FORTIBUONI (FRTGLC68M17C573O - gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu) -ricorrente- contro CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOC. AGR. COOP., elettivamente domiciliata in Roma Via C.

Colombo 436, presso lo studio dell’avvocato Renato CARUSO (CRSRNT66B13H501J - renatocaruso@pec.studiolegalecaruso.net) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Silvia GUSSETTI (GSSSLV68S68D708F - silvia.gussetti@milano.pecavvocati.it ) -controricorrente- nonchécontro PARMALAT S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello 6, presso lo studio dell’avvocato Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, rappresentato e difeso da ll’ avvocat o Paola RAPISARDA (RPSPLA71P65E625Y - paola.rapisarda@milano.pecavvocati.it ) -controricorrente- nonchécontro SENAREGA GIULIA, elettivamente domiciliata in Voghera , Piazza Duomo, 29, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco ERCOLANI (RCLGFR55T09L304A - gianfranco.ercolani@voghera.pecavvocati.it ) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FRANCHINI MARIA LUISA, SENAREGA FAUSTO, SALINAE S.R.L. (GIÀ MISTER DRINK S.R.L.) -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2231/2022depositata il 07/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna a parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in