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Ordinanza — n. 28305/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully compensated between parties per Article 390 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28305/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their cassation appeal with a request for cost compensation. The appellant, representing multiple individuals, had challenged a lower court ruling regarding a debt of over 6,500 euros and litigation costs owed by a construction company. The court accepted the withdrawal and ordered that all procedural expenses be fully compensated between the parties, as no further legal review was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal with a request for cost compensation, the proceedings are extinguished and costs are fully compensated between the parties without further application of the special cost-sharing rule.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cost compensation extinction of proceedings Article 390 CPC litigation expenses contenzioso commerciale opposizione di terzo competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
390 c.p.c.; non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (per tutte:
art. 390 c.p
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Testo completo

4 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4244/2021 R.G. proposto da: MELCHIORRE ANNA MARIA, D’INCECCO ALFONSO, D’INCECCO GIANLUCA, ORLANDI BARBARA, COZZARIN FRANCESCO, COZZARIN LUIGI, VARASCHIN LUCIA, MUCIGNAT GIANNI, SCOTTA’ CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli avvocati GARGANI BENEDETTO e CASUCCI ROBERTO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro IMPRESA DE FILIPPO DANILO SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati DEL GROSSO MARIA e ZANARDO LUCA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 531/2020 depositata il 01/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

Considerato che Melchiorre Anna Maria, D’Incecco Alfonso, D’Incecco Gianluca, Orlandi Barbara, Cozzarin Francesco, Cozzarin Luigi, Varaschin Lucia, Mucignat Gianni e Scottà Claudio hanno proposto ricorso (con quattro motivi) avverso la sentenza n. 531/2020 con la quale la Corte d’appello di Trieste - pronunciando in sede di rinvio (a seguito di sentenza n. 16305/2018 di questa Corte) sull’appello proposto (avverso l’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Pordenone) dalla società De Filippo Danilo srl nei confronti della società Edilnova Soc.

Coop a r.l., in persona dei soci, ovvero nei confronti dei soci della società cessata – aveva accertato e dichiarato che la società De Filippo Danilo:

a) era creditrice nei confronti della società Edilnova, in persona dei soci, e, stante la cessazione, nei confronti dei soci della stessa, della somma di euro 6.555,27 oltre accessori;

b) aveva diritto alla restituzione della somma versata a titolo di spese di giudizio;

c) aveva diritto alla rifusione delle spese relative ad entrambi i giudizi di merito e del giudizio di legittimità, come pure alla rifusione delle spese relative al giudizio di rinvio, che aveva posto a carico dei soci della De Filippo Danilo srl, in via tra loro solidale; ha resistito con controricorso la società De Filippo Danilo srl; per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte; in data 17.09.2024 il Difensore di parte ricorrente ha notificato atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese lite;i resistenti hanno accettato la rinuncia a spese compensate tramite atto di accettazione firmato e depositato dal loro avvocato; va quindi dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (per tutte:

Cass. ord. 19560/2015); la Corte si è riservata il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, i