Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for being a mere factual reconstruction rather than a legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was a factual reconstruction of events rather than a direct claim of legal violation. The appellant argued that the real estate agent failed to disclose mortgage encumbrances, implying a breach of statutory duties under Article 1759 of the Civil Code. The court rejected this, ruling that the argument merely restated the lower court's factual findings without challenging the legal qualification of those facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; Art. 1754 c.c.; Art. 1759 c.c.: An appeal based solely on a factual reconstruction of events, without alleging a specific violation of law or misapplication of legal provisions, is inadmissible as it constitutes a mere reiteration of the lower court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28988/2022 R.G. proposto da: GENTILE PIERGIORGIO, domiciliato ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTORI BARANA STEFANO (SRTSFN58A10L781R) e SARTORI ALESSANDRO (SRTLSN39T09L781K), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro TERESI ANTONIO e IMMOBILIARE CASA NOVA S.R.L., domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato FIOCCO ARIANNA (FCCRNN69M68L781R) , domiciliazione telematica come in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2219/2022 , depositata il 13/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/7/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. Piergiorgio Gentile adiva il Tribunale di Verona perché condannasse Immobiliare Casa Nova S.r.l. e l’agente immobiliare Antonio Teresi a corrispondergli la somma di euro 65.000 come rimborso di quanto da lui versato quali acconti per l’acquisto di un immobile a Dragan Miljanovic in relazione ad un contratto preliminare per cui i convenuti avrebbero svolto attività di mediazione. Il conseguente rogito non si sarebbe stipulato, infatti, perché il Miljanovic non era comparso e il Gentile avrebbe appreso dell’esistenza di tre ipoteche sull’immobile di cui non era stato informato dal Teresi, “contitolare” di Immobiliare Casa Nova.
Il Gentile avrebbe allora pattuito con il Miljanovic la restituzione degli acconti, ma quest’ultimo non aveva adempiuto all’accordo; di qui il ricorso. I convenuti si costituivano resistendo. Il Tribunale, mutato il rito, con sentenza del 3 febbraio 2022, rigettava la domanda, riconoscendo che il Teresi era stato mediatore ma negando che in tale funzione avesse dovuto accertare la presenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli per il Gentile. Il Gentile proponeva appello principale, mentre Immobiliare Casa Nova e il Teresi proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c. il 13 ottobre 2022, dichiarava inammissibile l’appello incidentale esaminandone però il contenuto come riproposizione di eccezione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., e rigettava l’appello principale negando che il Teresi avesse svolto attività di mediatore nel caso in esame. Il Gentile ha presentato ricorso, fondato suun unico motivo e illustrato anche con memoria, da cui si sono difesi con un unico controricorso immobiliare Casa Nova –di cui il Teresi è legale rappresentante - e il Teresi.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1754 c.c. Si sostiene che il Teresi sia stato mediatore, svolgendo una ricostruzione - diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito -dei fatti per dimostrarlo (ricorso, pagine 9-12) e poi analizzando in astratto la fattispecie del mediatore, per concludere che, “se il Teresi avesse effettuato una misura immobiliare, si sarebbe reso immediatamente conto dei gravami cui il bene oggetto della trattativa era sottoposto e avrebbe potuto informare il Gentile, il quale non avrebbe mai sottoscritto il compromesso… e corrisposto l’acconto”.
Pertanto, emergerebbe “chiaramente la circostanza che, da un lato, il Tribunale abbia effettuato una mediazione immobiliare e, dall’altro, che abbia tenuto un comportamento sanzionabile” ai sensi dell’articolo 1759 c.c. e il giudice d’appello avrebbe commesso “una violazione di legge” ove ha ritenuto non provata la riconducibilità dell’attività del Teresi alla mediazione.
2. È del tutto evidente che quel che viene proposto nell’unico motivo del ricorso è, appunto, unamera ricostruzione fattuale, come se si trattasse di un gravame. Tale ricostruzione è infatti l’unico nerbo del motivo, in quanto il richiamo all’articolo 1759 c.c. ha proprio come presuppostol’adesione a essa e, quindi, l’abbandono di quella, sostanzialmente opposta,compiuta dai giudici di merito.
3. Ne consegue che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a controparte le spese, liquidate come in dispositivo.Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito , da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3000 , 00, oltre a € 200,00per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento al competente ufficio di merito , da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma