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Decreto — n. 28166/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28166/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18559/2023 R.G. proposto da : AGENZIA ALLA CORTE S.A.S. DI GIACOMIN LUISA C., GIACOMIN LUISA, in proprio e quale socio accomandatario DELL’AGENZIA DELLA CORTE SAS, rappresentate e difese d al l’avvocato Federico ALATI (LTAFRC78P01G224L - federico.alati@ordineavvocatipadova.it) -ricorrenti- contro DAL MONTE NICOLA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola POLI (PLOPLA66L51B249B - avvpaolapoli@ordineavvocatibopec.it) e d all'avvocato Andrea ONESTI (NSTNDR65P26D612X - andrea.onesti@firenze.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1261/2023depositata in data 8/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA ALLA CORTE S.A.S. DI GIACOMIN LUISA C., GIACOMIN LUISA, in proprio e quale socio accomandatario DELL’AGENZIA DELLA CORTE SAS, rappresentate e difese d al l’avvocato Federico ALATI (LTAFRC78P01G224L - federico.alati@ordineavvocatipadova.it) -ricorrenti- contro DAL MONTE NICOLA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola POLI (PLOPLA66L51B249B - avvpaolapoli@ordineavvocatibopec.it) e d all'avvocato Andrea ONESTI (NSTNDR65P26D612X - andrea.onesti@firenze.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1261/2023depositata in data 8/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti corretta notificazione correzione di errore materiale difetto formale di procedura ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18559/2023 R.G. proposto da : AGENZIA ALLA CORTE S.A.S. DI GIACOMIN LUISA C., GIACOMIN LUISA, in proprio e quale socio accomandatario DELL’AGENZIA DELLA CORTE SAS, rappresentate e difese d al l’avvocato Federico ALATI (LTAFRC78P01G224L - federico.alati@ordineavvocatipadova.it) -ricorrenti- contro DAL MONTE NICOLA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola POLI (PLOPLA66L51B249B - avvpaolapoli@ordineavvocatibopec.it) e d all'avvocato Andrea ONESTI (NSTNDR65P26D612X - andrea.onesti@firenze.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1261/2023depositata in data 8/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2024 IL