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Decreto — n. 28138/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28138/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17862/2023 R.G. proposto da : GUGLIELMI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello PERNA (PRNMCL42R09E098L – marcelloperna@pectriesteavvocati.it) -ricorrente- contro CONTIN SIMONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato Stefano VENTURINI (VNTSFN75D14L483Z - stefano.venturini@avvocatiudine.it) edall'avvocato Barbara BUTTO' (BTTBBR71L56L483Y- barbara.butto@avvocatiudine.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di TRIESTE n. 347/2023depositata il 6/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 28138/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GUGLIELMI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello PERNA (PRNMCL42R09E098L – marcelloperna@pectriesteavvocati.it) -ricorrente- contro CONTIN SIMONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato Stefano VENTURINI (VNTSFN75D14L483Z - stefano.venturini@avvocatiudine.it) edall'avvocato Barbara BUTTO' (BTTBBR71L56L483Y- barbara.butto@avvocatiudine.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di TRIESTE n. 347/2023depositata il 6/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese compensazione nel fallimento rinuncia al dibattimento orale fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17862/2023 R.G. proposto da : GUGLIELMI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello PERNA (PRNMCL42R09E098L – marcelloperna@pectriesteavvocati.it) -ricorrente- contro CONTIN SIMONE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato Stefano VENTURINI (VNTSFN75D14L483Z - stefano.venturini@avvocatiudine.it) edall'avvocato Barbara BUTTO' (BTTBBR71L56L483Y- barbara.butto@avvocatiudine.it ) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di TRIESTE n. 347/2023depositata il 6/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2024 IL P