Decreto — n. 28136/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17788/2023 R.G. proposto da : LAMADDALENA PATRIZIA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato Massimo GIANGREGORIO (GNGMSM64P20A662A - giangregorio.massimo@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro ASL BARI, elettivamente domiciliatain Roma , Via Barnaba Tortolini C/O Studio Placidi, presso lo studio dell’avvocato Gaetano CAPUTO (CPTGTN64C07A662E - avvocatogaetanocaputo@legalmail.it) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE di APPELLO di BARI n. 813/2023 depositata il 22/05/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 28136/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LAMADDALENA PATRIZIA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato Massimo GIANGREGORIO (GNGMSM64P20A662A - giangregorio.massimo@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro ASL BARI, elettivamente domiciliatain Roma , Via Barnaba Tortolini C/O Studio Placidi, presso lo studio dell’avvocato Gaetano CAPUTO (CPTGTN64C07A662E - avvocatogaetanocaputo@legalmail.it) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE di APPELLO di BARI n. 813/2023 depositata il 22/05/2023.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17788/2023 R.G. proposto da : LAMADDALENA PATRIZIA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato Massimo GIANGREGORIO (GNGMSM64P20A662A - giangregorio.massimo@avvocatibari.legalmail.it) -ricorrente- contro ASL BARI, elettivamente domiciliatain Roma , Via Barnaba Tortolini C/O Studio Placidi, presso lo studio dell’avvocato Gaetano CAPUTO (CPTGTN64C07A662E - avvocatogaetanocaputo@legalmail.it) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE di APPELLO di BARI n. 813/2023 depositata il 22/05/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2024 IL