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Decreto — n. 28134/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28134/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14777/2023 R.G. proposto da : COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cipro 4/H , presso lo studio dell’avvocato Massimiliano ROSSI (RSSMSM58P25H501D) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro GHIBELLINI (GHBLSN47R15D969R - alessandro.ghibellini@ordineavvgenova.it) e Stefano GHIBELLINI (GHBSFN70D07D969C - stefano.ghibellini@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro COSTANTINI MAURIZIO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n.83/2023 depositata il 14/01/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28134/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’intimato.

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14777/2023 R.G. proposto da : COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cipro 4/H , presso lo studio dell’avvocato Massimiliano ROSSI (RSSMSM58P25H501D) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro GHIBELLINI (GHBLSN47R15D969R - alessandro.ghibellini@ordineavvgenova.it) e Stefano GHIBELLINI (GHBSFN70D07D969C - stefano.ghibellini@ordineavvgenova.it) -ricorrente- contro COSTANTINI MAURIZIO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n.83/2023 depositata il 14/01/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23/10/2024 IL