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Decreto — n. 28133/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28133/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14523/2023 R.G. proposto da : AMANTE PASQUALE, rappresentato e difesodall’avvocato Francesco FIORILLO (FRLFNC78L27F158I- avvfrancescofiorillo@pec.it ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, PREFETTURA DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 2179/2022 depositata il 19/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle parti intimate,

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28133/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AMANTE PASQUALE, rappresentato e difesodall’avvocato Francesco FIORILLO (FRLFNC78L27F158I- avvfrancescofiorillo@pec.it ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, PREFETTURA DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 2179/2022 depositata il 19/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle parti intimate,

Parole chiave

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carenza di legittimazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata indigenza finanziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14523/2023 R.G. proposto da : AMANTE PASQUALE, rappresentato e difesodall’avvocato Francesco FIORILLO (FRLFNC78L27F158I- avvfrancescofiorillo@pec.it ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, PREFETTURA DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 2179/2022 depositata il 19/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle parti intimate,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23/10/2024 IL PRESID