Decreto — n. 28128/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30055/2022 R.G. proposto da : OSA - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC COOP ONLUS, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato LOIODICE ISABELLA che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a da gli avvocati PICCINNI PIERANDREA, FRIOLO MAURIZIO ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla via AURELIA 353 presso lo studio dell’avv. BARBARA CASTALDI -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n. 705/2022 depositata il 6/05/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 28128/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : OSA - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC COOP ONLUS, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato LOIODICE ISABELLA che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a da gli avvocati PICCINNI PIERANDREA, FRIOLO MAURIZIO ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla via AURELIA 353 presso lo studio dell’avv. BARBARA CASTALDI -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n. 705/2022 depositata il 6/05/2022.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30055/2022 R.G. proposto da : OSA - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC COOP ONLUS, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato LOIODICE ISABELLA che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difes a da gli avvocati PICCINNI PIERANDREA, FRIOLO MAURIZIO ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla via AURELIA 353 presso lo studio dell’avv. BARBARA CASTALDI -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n. 705/2022 depositata il 6/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24 ottobre2024 IL