Cassation court allows appeal filed during pandemic suspension, ruling procedural deadline was validly extended by emergency law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Otto s.r.l. and Francesco Stancampiano against a first-instance judgment, overturning the lower court's dismissal based on a missed deadline. The appellants argued that the pandemic emergency decree suspended all procedural terms from March to May 2020, rendering their May 2020 filing timely. The court agreed, confirming that the emergency suspension extended the appeal period, thereby validating the filing despite the apparent delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 83, commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020; Art. 36 d.l. n. 23/2020: The suspension of procedural terms enacted during the pandemic emergency period validly extends the time limit for filing appeals, rendering filings made within the extended period timely and admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23604/2022R.G. proposto da: OTTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. Giuseppe La Scala come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale giuseppe.lascala@milano.pecavvocati.it -ricorrente - contro LEVITICUS SPV s.r.l., rappresentata dal procuratore speciale GARDANT LIBERTY SERVICING s.p.a., in persona del procuratore speciale Stefano Maffei, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 5, presso lo studio dell’avv.
Alessandro Russi, che la rappresenta e difendecome da procura allegata al controricorso, domicilio digitale alessandrorussi@ordineavvocatiroma.org controricorrente - N. 23604/22 R.G. enei confronti di STANCAMPIANO FRANCESCO -intimato – avverso la sentenza n. 1141/2022della Corte d’appello di Milano, depositata il 5.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con sentenza del 28.2.2020, notificata in pari data, il Tribunale di Busto Arsizio respinse l’opposizione della Otto s.r.l. e di Francesco Stancampiano all’esecuzione immobiliare promossa da Banco BPM e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite nonché della somma di € 5.051,00 per lite temeraria.
La Otto s.r.l. e Francesco Stancampiano proposero gravame con atto di citazione in appello notificato in data 27.5.2020; si costituì la cessionaria del credito Leviticus SPV s.r.l. e,per essa, la mandataria CF Liberty Servicing s.p.a., eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione, di cui chiedeva comunque il rigetto. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1141/2022 del 5.4.2022, dichiarò inammissibile l’appello perché propostooltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza di primo grado, appunto avvenuta il 28.2.2020.
Avverso tale sentenza la Otto s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Gardant Liberty Servicing s.p.a., quale procuratrice e mandataria del l a Leviticus SPV s.r.l.; Francesco N. 23604/22 R.G. Stancampiano è rimasto intimato. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l ’ unico motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”, convertito nella legge n. 27/2020, nonché dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020, convertito con nella legge nr. 40 del 2020.
Lamenta la ricorrente chela Corte d’appello non ha considerato che, per effetto della rubricata disciplina, emessa nel periodo della pandemia da Covid, tutti i termini processuali erano rimasti sospesidal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine ultimo poi prorogato fino all’11 maggio 2020. Conseguentemente,il proprio appello, notificato in data 27 maggio 2020, era da considerare tempestivo. 2.1 – Premessa l ’ infondatezza della generica eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, essendosi chiaramente indicate, in ricorso, le critiche mosse all’impugnata sentenza, nonché le norme di diritto che si assumono violate dal giudice d’appello, nel rispetto del disposto dell’art. 366, comma 1, c.p.c., il ricorso è palesemente fondato.
Per effetto della disciplina emergenzialeindicata in rubrica, i termini processuali sono rimasti inequivocamente sospesi dal 9 marzo 2020 all ’ 11 maggio 2020 e, pertanto, per sessantaquattro giorni. Ne deriva che, nella specie, il termine breve per impugnare con l’appellola decisione di primo grado, stante la avvenuta sua notifica in data 28 febbraio 2020, veniva a scadere il 1° giugno 2020. Pertanto, l’appello della Otto s.r.l.,notificato il 27 maggio 2020 , non poteva che N. 23604/22 R.G. essere considerato tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana. 3.1 –In definitiva, il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma