Cassation appeal dismissed due to both parties' failure to request a decision within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because neither the appellant nor the incidental appellant requested a decision within the forty-day period following the proposal for settlement. The primary appellant, Brunella Naccari, and the incidental appellant, Amaservizi S.r.l., failed to act on the court's proposal to define the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn, leading to the extinction of the proceedings and a mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure by both parties to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeals and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23457/2023 R.G. proposto da : NACCARI BRUNELLA, con domicilio digitale come in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati TROMBETTA FABIOLA e CONVERTINI ANGELO -ricorrente- contro AMASERVIZI S.R.L., NACCARI BRUNELLA -intimate- sul controricorso incidentale proposto da AMASERVIZI SRL, con domicilio digitale come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato ROSSATO ANDREA -ricorrente incidentale- contro NACCARI BRUNELLA-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1294/2023 depositata il 19/07/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e quella incidentale abbia no chiesto la decisione dei rispettiviricorsi ; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i detti ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, non avendo entrambe le parti ricorrenti, quella principale e quella incidentale, chiesto la decisione dei rispettivi ricorsi, le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra dette parti mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti dell’intimata,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero lespese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024