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Decreto — n. 28048/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28048/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28048/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22571/2023 R.G. proposto da : SCIARA ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DEMO EUGENIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro MARCHESINI CHIARA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 707/2023depositata il 29/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28048/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCIARA ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DEMO EUGENIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro MARCHESINI CHIARA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 707/2023depositata il 29/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata;

Parole chiave

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apprezzamento anticipato delle prove carenza di legittimazione disdetta anticipata esame di cassazione azione di contestazione validità della cessione del credito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22571/2023 R.G. proposto da : SCIARA ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DEMO EUGENIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro MARCHESINI CHIARA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 707/2023depositata il 29/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18/10/2024 IL PRESIDEN