Decreto — n. 28047/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22269/2023 R.G. proposto da : MARZANATI FORTUNATA, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA, rappresenta ta e difes a dall'avvocato DONZELLI MARCO MARIA, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro VIGILIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TURSI EZIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematicacome in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1068/2023depositata il 28/03/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28047/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARZANATI FORTUNATA, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA, rappresenta ta e difes a dall'avvocato DONZELLI MARCO MARIA, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro VIGILIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TURSI EZIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematicacome in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1068/2023depositata il 28/03/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22269/2023 R.G. proposto da : MARZANATI FORTUNATA, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA, rappresenta ta e difes a dall'avvocato DONZELLI MARCO MARIA, domiciliazione telematica come in atti; -ricorrente- contro VIGILIA RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TURSI EZIO che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematicacome in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1068/2023depositata il 28/03/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 4 0 0,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/1