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Decreto — n. 28046/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28046/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12558/2023 R.G. proposto da : FINCALABRA S.P.A., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato GRECO VINCENZO (GRCVCN70E04D086I), che la rappresenta e difende con domicilio digitale certificato eletto: avv.vincenzogreco@pec.giuffre.it, -ricorrente- contro CO.PAR.FIN. SPA, CAMELI GAETANO, MAZZA CALOGERO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 336/2023depositata il 16/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28046/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FINCALABRA S.P.A., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato GRECO VINCENZO (GRCVCN70E04D086I), che la rappresenta e difende con domicilio digitale certificato eletto: avv.vincenzogreco@pec.giuffre.it, -ricorrente- contro CO.PAR.FIN. SPA, CAMELI GAETANO, MAZZA CALOGERO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 336/2023depositata il 16/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate;

Parole chiave

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esame di cassazione proposta di giudizio decisione incidentale impugnabile cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12558/2023 R.G. proposto da : FINCALABRA S.P.A., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato GRECO VINCENZO (GRCVCN70E04D086I), che la rappresenta e difende con domicilio digitale certificato eletto: avv.vincenzogreco@pec.giuffre.it, -ricorrente- contro CO.PAR.FIN. SPA, CAMELI GAETANO, MAZZA CALOGERO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 336/2023depositata il 16/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; Così deciso in Roma,il 18/10/2024 IL P