Ordinanza — n. 28019/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13853/2022R.G. proposto da Simona TARQUINI, rapprese ntata e difesa dall’Avv. Luca Santovincenzo, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain ROMA, via Pilo Albertelli n. 1 presso lo studio dell’ A vv. Luca Lo Bosco; (Pec:avvluca.santovincenzo@pecavvocatifrosinone.it); -ricorrente - contro Gina LUCIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio, come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliat a Oggetto:Fideiussione– Disciplina delle spese processuali–principio di soccombenza e causalità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 91 c.p; Ordinanza — n. 28019/2024 — snciv · Corte di Cassazione: p er ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo che si rivela fondato e meritevole di accoglimento; 3.1. va richiamato i n tema di disciplina delle spese processuali il principio da questa Corte affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali -che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi(Cass.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13853/2022R.G. proposto da Simona TARQUINI, rapprese ntata e difesa dall’Avv. Luca Santovincenzo, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatain ROMA, via Pilo Albertelli n. 1 presso lo studio dell’ A vv. Luca Lo Bosco; (Pec:avvluca.santovincenzo@pecavvocatifrosinone.it); -ricorrente - contro Gina LUCIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio, come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliat a Oggetto:Fideiussione– Disciplina delle spese processuali–principio di soccombenza e causalità.
CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione ( p ec: studiodivizio@pec.it); - controricorrente - nonché contro CATTOLICA ASSICURAZIONI s.p.a . , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagliAvv. Filippo Sciuto e Carlo Scofone , come da p rocura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA , Via E. Gianturco, n. 6/10 (pec: filipposciuto@ordineavvocatiroma.org, carlo.scofone@ordineavvgenova.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman.7920 pubblicata il 29/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .
Ritenuto che 1. C on citazione del 25.07.2016 Gina Lucia aveva convenuto Simona Tarquini innanzi al Tribunale di Frosinone unitamente alla società CATTOLICA Assicurazioni, a Renato Grimaldi e Anatolio Piccirilli, per sentire dichiarare l’inesistenza e/o radicale nullità delle appendici di obbligazione accessorie a n. 2 polizze fideiussorie (nn. 00249.91. 000085 e 00249.91.000086) per falsità della sua firma, ma anche di qualsiasi obbligazione nei confronti della Compagnia e degli altri convenuti “coobbligati” in forza delle citate scritture; l’attrice aveva dedotto di aver ricevuto la richiesta di pagamento di Euro 642.115,11 dalla CATTOLICA per escussione di due polizze assicurative da parte dell’Agenzia delel Entrate nei confronti dell’obbligato principale T C PICCIRILLI FROSINONE S.R.L., di aver chiesto alla Compagnia i documenti CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi e poi di aver accertato l’esistenza negli stessi dei nominativi più fideiussori coobbligati: Gina Lucia, Renato Grimaldi, Pietro e Anatolio Piccirilli e Simona Tarquini − Conseguentemente, aveva citato in giudizio la Compagnia e tutti i coobbligati, eccezion fatta per il sig. Pietro Piccirilli, perché ritenuto non firmatario, chiedendo accertarsi l’inesistenza dell’obbligazione principale nei confronti della Compagnia e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati; si era costitui t a la Tarquini, rilevando che le polizze, sebbene contemplassero il suo nominativo tra i coobbligati, non recavano la sua firma e chiesto il rigetto delle domande, anche sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva; la compagnia Cattolica, nel resistere alla domanda, aveva subito confermato l’assenza di firma della convenuta Tarquini; il convenuto Anatolio Piccirilli erarimasto contumace ed invece Renato Grimaldi si era costituito chiedendo l’annullamento e la declaratoria di nullità delle appendici di polizza, chiedendo inoltre l’integrazione del contraddittorio, autorizzata dal Tribunale, dell’altro coobbligato risultante dalle appendici di polizza, Pietro Piccirilli; quest’ultimo, evocato in giudizio, erarimasto contumace; 1.2. all’esito dell’istruttoria, accertata la falsità della sottoscrizione da parte dell’attrice Gina Lucia (come risultato dalla perizia grafologica sulla firma di quest’ultima), il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 589/2020 ha dichiarato l’inesistenza di obbligazioni in capo a Gina Lucia rispetto alla Cattolica Ass.ni per mancata sottoscrizione, ha rigettato le altre domande proposte dall’attrice, nonché quelle proposte da Renato Grimaldi e dalla Cattolica Assicurazioni, disponendo per le spese in ossequio al principio di soccombenza tra Cattolica Ass.ni, Lucia Gina e Grimaldi, mentre ha compensato le spese CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi di lite tra Gina Lucia e gli altri convenuti, inclusa Simona Tarquini; 2.la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 7920/2021 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Renato Grimaldi e ha rigettato l’appello principale proposto da Simona Tarquini e confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 589/2020, con condanna di Renato Grimaldi a rifondere le spese di lite del grado in favore di Cattolica Assicurazioni e di Simona Tarquini a rifondere le spese di lite del grado in favore di GinaLucia;
3. a vverso la sentenza d'appello, Simona Tarquini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso Gina Lucia e la Cattolica assicurazioni soc. coop.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositatomemoria. Considerato che 1. con il primo motivo , la ricorrente censura la “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e artt. 24 e 111 co. 6° Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; in particolare,assume che dal raffronto tra le decisione di prime cure e di seconde cure, la Corte d’appello si sarebbe limitata “attraverso una sapiente parafrasi”a “ripetere” le motivazioni contenute nella pronuncia del Tribunale senza alcuna disamina critica dell’atto di appello, omettendo anche di argomentare in diritto a fronte dei specifici motivi di impugnazione fondati su principi e norme di legge, risolvendosi la motivazione in affermazioni tautologiche “senza motivazione”; 2.con il secondo motivo, lamenta la “ Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. degli artt. 6, 13 E 14 CEDU, art. 1 Prot. 1 CEDU in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, ritiene CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi violato il principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovut o essere poste a carico di parte attrice Gina Lucia e/o della parte convenuta Cattolica Assicurazioni, anche in solido tra di loro;
3. p er ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo che si rivela fondato e meritevole di accoglimento; 3.1. va richiamato i n tema di disciplina delle spese processuali il principio da questa Corte affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali -che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi(Cass.
Sez. 1, 29/07/2021 n. 21823); nella stessa prospettiva, è stato altresì evidenziato che l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenutein funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), lasua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda(Cass.
Sez. 3, 12/12/2022 n. 36182 ) ; CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 3.2.la decisione impugnata non si è posta in conformità ai ricordati principi; nello specifico, la corte di merito, dopo aver riportato testualmentequanto ritenuto dal giudice di prime cure [ e cioè che «“le spese nei rapporti tra l’attrice e i restanti convenuti possono essere compensate, giustificandosi l’evocazione in giudizio di questi ultimi con l’interesse della parte istante ad un accertamento opponibile ai vari soggetti coinvolti nella stipula delle appendici di coobbligazione delle polizze (sia pure solo apparentemente, come la Tarquini, sebbene poi sia stata sostanzialmente riconosciuta dalla compagnia assicurativa la non appartenenza alla stessa della firma dell’appendice di pol. n. 002049.91.000085, verosimilmente apposta per errore nel campo associato al suo nominativo da altro coobbligato)”» (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata)], ha ritenuto corretta tale statuizione, affermando che «l’evocazione in giudizio della Tarquini da parte della Lucia Ginasi giustificava in ragione della esigenza di far accertare l’insussistenza della propria obbligazione verso la compagnia e quindi anche la insussistenza di una eventuale obbligazione per regresso nei confronti dei coobbligati, o di color che apparivano tali (si noti che il nominativo della Tarquini figurava nelle appendici di polizza sebbene, come rileva il Tribunale, vi fosse una firma in corrispondenza del nominativo sebbene non appartenente alla stessa).
D’altro canto, la Cattolica non ha assunto alcuna iniziativa né ha svolto alcuna domanda nei confronti della Tarquini» (pag. 4 della sentenza impugnata); va precisato che a normadell’art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, “l’interesse” ad agire evocato dalla cortedi merito nella motivazione sop r a riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una CC 6.06.2024 Ric. n. 13853/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motividiversi dal merito; pertanto, il vizio denunciato sussiste, tenuto conto che risultano violat i, nel senso sopra ricordato , il principio di soccombenza e quellodi causalità, dal momento che è stata la parte attrice Gina Lucia e la parte convenuta Compagnia di assicurazioni,attraverso le loro rispettive condott e processual i , a provocare la necessità del giudizio; dall’accoglimento del secondo motivo , discende l’assorbimento del primomotivo di ricorso ;
4. i n definitiva, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo; di conseguenza , la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltoe rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbitoil primo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia