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Decreto — n. 27926/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27926/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27926/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8568/2023 R.G. proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 27926/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato spese di procedura indigenza processuale non provata carenza di legittimazione indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8568/2023 R.G. proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre2024 IL PRESIDEN