Decreto — n. 27926/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8568/2023 R.G. proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 27926/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8568/2023 R.G. proposto da : GAUDIOSI VINCENZO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocatoLISENA TANCREDI -ricorrente- contro ANDREONE MICHELE, SOCIETA’ REALE MUTUADI ASSICURAZIONI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 373/2023depositata il 27/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre2024 IL PRESIDEN